Ridotte del 30% le multe se pagate entro 30 giorni, prorogato a 30 giorni il termine per circolare senza assicurazione e più tempo per visite e revisioni. I chiarimenti della circolare del Viminale

di Annamaria Villafrate - La circolare del 24 marzo 2020 (sotto allegata) del Ministero degli Interni, alla luce delle disposizioni dei vari decreti emessi dal Governo per fronteggiare l'emergenza del Coronavirus e dare respiro ai cittadini, prevede una riduzione sostanziosa dell'importo per chi paga le multe entro 30 giorni, tempi più ampi per visite periodiche e revisioni dei mezzi, proroga dei documenti in scadenza che abilitano alla guida e 15 giorni in più di copertura assicurativa.

Revisione e visita dei veicoli

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Veicoli, motoveicoli e rimorchi che devono essere sottoposti a visita periodica ai sensi degli artt. 75 (accertamento requisiti di idoneità della circolazione) e 78 (modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione) del codice della strada possono circolare fino al 31 ottobre solo se la visita è programmata entro il 31 luglio 2020, se già immatricolati.

I mezzi da sottoporre a revisione annuale o periodica:

  • se il termine della revisione è già scaduto alla data di entrata in vigore de DL n. 18/2020 o scade entro il 31 luglio 2020 possono circolare senza aver adempiuto alla revisione fino al 31 ottobre 2020;
  • per quelli che devono essere sottoposti a revisione dopo il 31 luglio 2020 resta valida la scadenza originaria;
  • per quelli con revisione scaduta, ma per i quali è stata prenotata una revisione dopo il 31 luglio 2020 possono circolare fino alla data indicata nella prenotazione e rilasciata dagli uffici provinciali della motorizzazione.

La circolare precisa che, ferma restando l'inapplicabilità delle sanzioni per la circolazione senza visita o revisione, è comunque opportuno che l'utente prenoti con il dovuto anticipo la visita o la revisione per evitare di concentrare in un arco di tempo limitato le richieste, rendendo così difficile agli uffici competenti di far fronte per tempo a tutte le richieste.

Prorogata la scadenza della patente di guida e dei CIG

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I documenti di riconoscimento e d'identità scaduti alla data di entrata in vigore del DL n. 18/2020 o in scadenza al 31 agosto 2020 sono considerati validi fino a questa data.

Stessa validità e scadenza per la patente di guida, in quanto equipollente alla carta d'identità, sia essa rilasciata in Italia che in uno degli Stati dell'Unione Europea.

Stessa regole e scadenze per i certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori, in quanto equiparati alla patente di categoria AM. Per cui anche se i documenti sono scaduti dopo il 31 gennaio, fatte salve proroghe ulteriori, è possibile condurre i veicoli fino al 31 agosto 2020.

Proroga di autorizzazioni, concessioni, permessi e atti in scadenza

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Prorogata fino al 15 giugno 2020 la validità di certificati, permessi, concessioni, autorizzazioni, atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, tra cui figurano, a puro titolo esemplificativo:

  • le autorizzazioni per il trasporto dei rifiuti;
  • le autorizzazioni sanitarie per il trasporto di animali o alimenti;
  • la patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento dei compiti di polizia stradale;
  • l'attestato necessario per condurre autobus, autocarri, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone per conducenti con più di 60 anni.

Proroghe diverse per i titolari di permesso provvisorio alla guida, che devono sottoporsi a visita presso le competenti commissioni mediche e per i titolari della carta di circolazione che svolgono trasporto professionale di cose, persone o merci pericolose, come meglio specificato nella circolare.

Sconto sulle sanzioni pecuniarie

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Nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 è possibile pagare le sanzioni del Codice della Strada nel temine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, pagando l'importo scontato del 30%. In sostanza si tratta delle violazioni contestate o notificate a partire dal 16 febbraio 2020.

Il pagamento in forma ridotta è escluso quando sono applicate le misure accessorie della confisca del veicolo o della sospensione della patente di guida.

Per la sospensione dei termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento dell'attività difensiva e della presentazione dei ricorsi valgono le regole del Dl n. 9/2020 del 2 marzo e del DPCM del 9 marzo 2020.

Termini più lunghi per l'Rc Auto

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In assenza della sospensione dei pagamenti dei premi assicurativi, fino al 31 luglio 2020 il periodo in cui l'impresa assicurativa è tenuta a mantenere operante la garanzia, se nel frattempo non viene stipulata una nuova polizza o non viene rinnovata quella precedente, è prorogato a 30 giorni.

Per cui fino al 31 luglio è possibile circolare anche se la polizza assicurativa è scaduta da 30 giorni al massimo.

Leggi anche:

- Multe: estesi i termini per pagarle in forma ridotta

- Patenti scadute: proroga fino ad agosto

Scarica pdf Ministero Interno Circolare del 24 marzo 2020

Foto: 123rf.com
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