La Corte precisa che se il professionista pensionato continua a esercitare come autonomo deve iscriversi alla gestione separata Inps

di Annamaria Villafrate - La Cassazione n. 7485/2020 (sotto allegata) sancisce che i soggetti che esercitano una professione abituale, anche se non in forma esclusiva, vincolata all'iscrizione a un albo, non soggetta a un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento suscettibile di fondare in capo al lavoratore autonomo una posizione previdenziale, devono iscriversi obbligatoriamente alla Gestione Separata Inps, stante la sua vocazione universalistica.

Pensionato che svolge attività autonoma esonerato iscrizione?

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La Corte d'appello conferma la decisione del giudice di primo grado che ha accolto l'opposizione proposta da un professionista verso la cartella esattoriale che gli ha ingiunto il pagamento di somme per contributi dovuti alla Gestione separata.

Per la Corte il professionista ha svolto attività di lavoro autonomo dopo il pensionamento, per cui non può considerarsi obbligato a iscriversi alla Gestione separata Inps. L'art. 18 comma 12 del d.l n. 98/2011, interpretando l'art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995, ha infatti esonerato i soggetti indicati nel comma 11, ossia coloro che svolgono attività di lavoro autonomo dopo il collocamento in pensione dagli enti privati che gestiscono forme di previdenza obbligatorie.

Il ricorso in Cassazione: violazione d.l. n. 98/2011

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Ricorre in Cassazione l'Inps denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 18, commi 11 e 12 del dl n. 98/2011.

Erra la Corte nel ritenere il ricorrente, che ha continuato a svolgere, anche dopo il pensionamento di vecchiaia, l'attività di perito industriale in forma autonoma, per la quale ha versato all'ente privato che gestisce la previdenza obbligatoria in favore dei periti industriali solo il contributo integrativo, non sia obbligato a iscriversi presso la gestione separata Inps.

Professionista pensionato che esercita ha obbligo iscrizione

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Nell'accogliere il ricorso dell'Inps la Cassazione premette che nel caso di specie l'attività di lavoro autonomo, che richiede l'iscrizione all'albo dei periti industriali è stata posta in essere da un soggetto già pensionato.

Ora "Il fatto che il legislatore, nel dettare la norma d'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, abbia escluso dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata i pensionati che svolgono attività lavorativa libero-professionale per la quale è prevista l'iscrizione a un albo e che versino all'ente previdenziale di categoria il contributo soggettivo, significa a contrario che costoro, qualora non fossero stati (come nella specie) tenuti a versare il contributo soggettivo all'ente esponenziale di categoria, dovevano iscriversi alla Gestione separata: diversamente, non ci sarebbe stato motivo di menzionare i soggetti di cui al comma 11 nell'ambito della norma d'interpretazione autentica contenuta nel successivo comma 12, giacché il presupposto per l'iscrizione alla gestione separata da parte di soggetti che svolgono attività libero professionale per la quale è previsto l'obbligo di iscrizione ad appositi albi è costituito precisamente dal fatto che costoro non siano tenuti a versare all'ente previdenziale di categoria un contributo che dia luogo alla costituzione di una posizione previdenziale."

La Corte richiama la vocazione universalistica della Gestione separata Inps rivolta, dal punto di vista soggettivo a tutti i lavoratori autonomi privi di tutela previdenziale, e da quello oggettivo a tutti i redditi non assoggettati altrimenti ad alcuna contribuzione previdenziale: questa la ragione per cui non può essere accettato l'assunto secondo cui non può essere iscritto alla Gestione separata il libero professionista che in base a qualche eccezione prevista dalla cassa di previdenza di categoria, non è tenuto ad iscriversi alla stessa.

Questo perché "La relazione tra casse previdenziali e la gestione separata non può essere costruita come una relazione di alternatività (…) ma piuttosto come una relazione di complementarietà, tale per cui se una cassa professionale di categoria, nell'esercizio della sua potestà di autoregolamentazione, decide di escludere taluni professionisti dal versamento di contributi utili a costruire una posizione previdenziale, tale esclusione sarà sufficiente a riespandere la vocazione universalistica della gestione separata (sempre che ci si trovi in presenza si attività libero professionali svolte in modo abituale, ancorché non esclusivo, oppure di attività che, se svolte in forma occasionale, diano luogo ad un reddito pari o superiore a 5000 euro, come indicato nell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 conv. Con. L . n. . 326/2003)."

Leggi anche Gestione Separata Inps: vediamo come funziona

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