Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto che stabilisce criteri e modalità per ottenere la pensione di inabilità a causa dell'amianto. Le novità e il testo

di Gabriella Lax - Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministero del Lavoro (sotto allegato) che stabilisce criteri e modalità per la concessione della pensione di inabilità ai soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto.

Amianto, pensione di inabilità: le novità

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La prima novità normativa consiste in un ampliamento del perimetro per i destinatari della pensione (speciale) di inabilità agli ammalati da amianto. Dal 30 giugno 2019, con l'entrata in vigore della legge numero 58/2019 di conversione del decreto legge 34/2019, la prestazione spetta anche ai lavoratori e agli ex lavoratori che risultano affetti da qualsiasi patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta dall'Inail.

Amianto, pensione di inabilità: i destinatari e la domanda

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Il decreto del 16 dicembre 2019 (in allegato) riguarda i lavoratori in servizio o cessati dall'attività alla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 250-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, affetti da patologia asbesto-correlata (mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare e asbestosi), accertata e riconosciuta, che abbiano contratto

malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Sono compresi coloro che in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'Inps, compresi coloro che, per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 29 del 1979, non possano far valere contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria; siano titolari del sussidio per l'accompagnamento alla pensione entro l'anno 2020, riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, comma 276, della legge n. 208 del 2015, secondo i criteri e le modalità indicate nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 aprile 2016, che optino per la pensione di inabilità in parola.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, le domande di accesso al beneficio devono essere presentate all'Inps entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Amianto, pensione di inabilità: casi di incompatibilità

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La pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma; non è cumulabile con rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante e con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente.

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Foto: 123rf.com
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