La legge professionale disciplina le ipotesi di incompatibilità con l'esercizio della professione forense ed elenca le eccezioni alla regola

di Lucia Izzo - La professione di avvocato è incompatibile con una serie di attività. Ciò significa che non sarà possibile per il professionista iscritto all'albo svolgere contemporaneamente altri lavori. Ma si tratta di una regola che prevede delle eccezioni. La disciplina è contenuta nella L. n. 247/2012, e precisamente all'art. 18 che si occupa delle incompatibilità e precisa


La ratio della disciplina delle incompatibilità è quella di garantire l'autonomo e indipendente svolgimento del mandato professionale (Cass., S.U., n. 14810 del 2009), pertanto la previsione di specifiche ipotesi di

incompatibilità non appare lesiva di precetti costituzionali, atteso che le dette ipotesi si ricollegano a libere scelte del cittadino.


La L. n. 247/2012 riconduce le varie ipotesi di incompatibilità sostanzialmente a quattro gruppi: l'esercizio di altra attività di lavoro autonomo; l'attività commerciale ; l'assunzione di cariche societarie; l'attività di lavoro subordinato.

Incompatibilità

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Nel dettaglio, la professione di avvocato risulta incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, salve le attività di lavoro autonomo di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale. L'avvocato non potrà neppure esercitare l'attività di notaio né qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche se con orario di lavoro limitato.


Ancora, la professione di avvocato è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, mentre gli è fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa.


L'avvocato non potrà neppure assumere la qualità;

- di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite;

- di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa;

- di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione.


In quest'ultimo caso, tuttavia, l'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico.

Compatibilità con l'insegnamento

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L'esercizio della professione di avvocato è anche compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.


I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno potranno esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario.

Iscrizione ad altri albi professionali

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La stessa norma, tuttavia, consente espressamente all'avvocato di iscriversi in alcuni albi professionali puntualmente individuati. Si tratta dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dell'elenco dei pubblicisti e del registro dei revisori contabili o dell'albo dei consulenti del lavoro.


Lo scostamento rispetto alla regola generale in materia di incompatibilità è dunque circoscritta ad alcune ipotesi nelle quali viene ammesso che il legale sia iscritto contemporaneamente a due albi. Anche la giurisprudenza è stata chiamata spesso a pronunciarsi sul tema.


La Corte di Cassazione (SS.UU., sentenza n. 26996/2016), ad esempio, ha ritenuto sussistente una incompatibilità tra l'iscrizione all'albo forense e quella all'albo dei geometri, non essendo questa ipotesi ricompresa tra quelle, eccezionali, per le quali il legislatore ha previsto la possibilità di contemporanea iscrizione.


Sempre secondo la Suprema Corte (SS.UU. ord. n. 15208/2016) è sufficiente l'iscrizione in un albo professionale (diverso da quelli per i quali l'iscrizione è consentita) per comportare la situazione di incompatibilità quanto alla iscrizione all'albo degli avvocati (e all'elenco speciale degli avvocati stabiliti), non essendo necessario, perché tale situazione si verifichi, che la detta attività incompatibile sia svolta continuativamente o professionalmente.


Ciò in quanto, nel disegno legislativo, la contemporanea iscrizione ad un altro albo professionale rileva di per sè, facendo scattare automaticamente (a meno che ricorrano le ricordate ipotesi eccettuate) l'incompatibilità preclusiva dell'esercizio della professione di avvocato.


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