La Cassazione ricorda che il diritto all'accertamento della paternità è imprescrittibile solo per il figlio ma non per i suoi discendenti

di Marina Crisafi - Il diritto all'accertamento della paternità è imprescrittibile per il figlio ma non per i suoi discendenti. È quanto ricorda la Cassazione con l'ordinanza n. 1667/2020 (sotto allegata) rigettando il ricorso dei figli di un uomo che agivano per far accertare il rapporto di paternità tra il genitore e il "nonno".

Domanda accertamento paternità

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La domanda degli eredi veniva rigettata sia in primo che in secondo grado per l'avvenuta scadenza del termine data la diversità della disciplina dettata dall'art. 270 comma 2 per i discendenti da quella prevista dal comma 1 per il figlio. Né veniva riconosciuta efficacia interruttiva alle dichiarazioni rese dal presunto "nonno" in uno scambio epistolare intercorso con gli attori, in considerazione dell'indisponibilità del diritto controverso e della conseguente irrinunciabilità del termine di prescrizione.

Indisponibilità del diritto al riconoscimento della paternità

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I ricorrenti adivano quindi il Palazzaccio lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2937 c.c. e censurando la sentenza impugnata per aver affermato l'indisponibilità del diritto al riconoscimento della paternità, senza considerare che la rinuncia del "presunto nonno" non aveva ad oggetto tale diritto, ma il termine di decadenza di cui all'art. 270 c.c., comma 2. Deducevano inoltre che nel ritenere ininfluenti le dichiarazioni rese dall'uomo nella corrispondenza intercorsa in epoca anteriore all'instaurazione del giudizio, la Corte d'appello non ha considerato che la predetta rinuncia può risultare anche da un fatto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione, trattandosi di negozio unilaterale non recettizio, per il quale non è prescritta una forma particolare, nè la notificazione alla controparte o l'accettazione della stessa, ma solo la disponibilità del diritto rinunciato.

Natura decadenziale

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Per gli Ermellini, tuttavia, il ricorso è infondato e la sentenza impugnata va confermata. Correttamente infatti la corte d'appello, affermano i giudici, ha attribuito natura decadenziale al termine previsto dall'art. 270 c.c., comma 2, in conformità del dettato di tale disposizione, che, nel disciplinare la dichiarazione di paternità, distingue l'azione proposta dal figlio, dichiarata imprescrittibile dal comma 1, da quella proposta dai discendenti dello stesso, assoggettata al predetto termine, decorrente dalla morte del figlio (cfr. Cass., Sez. I, 21/09/2001, n. 11934).

Né può condividersi la tesi sostenuta dai ricorrenti che pretendono di distinguere tra l'indisponibilità del diritto all'accertamento della paternità e la rinunciabilità del termine di decadenza previsto per la relativa azione, "trovando applicazione l'art. 2698 c.c., ai sensi del quale, ove la decadenza sia stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti, come quella riguardante lo stato delle persone, le stesse non possono rinunziarvi". Anche a voler attribuire al termine in questione "natura prescrizionale", l'indisponibilità dello status di figlio, proseguono i giudici "escluderebbe la possibilità di ravvisare una valida rinuncia nelle dichiarazioni rese dal convenuto in epoca anteriore all'instaurazione del giudizio, trovando applicazione l'art. 2937 c.c., comma 1, che non consente di rinunziare alla prescrizione a chi non può disporre validamente del diritto".

La disciplina dell'art. 270 c.c.

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Del resto, come già affermato dalla giurisprudenza, "la diversità della disciplina dettata dall'art. 270, primi due commi, trova giustificazione nell'evidente disomogeneità delle situazioni dagli stessi considerate, giacchè l'imprescrittibilità dell'azione riguardo al figlio tutela l'interesse del medesimo al riconoscimento della propria filiazione, interesse che resta integro anche nell'ipotesi di decesso del presunto genitore, mentre il termine decadenziale previsto per l'azione promossa dai discendenti del presunto figlio è giustificato dal fatto che essi sono portatori di un interesse non diretto, ma solo riflesso al riconoscimento della filiazione del loro ascendente" (cfr. Cass. n. 11934/2001).

Inoltre, a differenza di quanto accade per i discendenti, conclude la prima sezione rigettando il ricorso, "il diritto al riconoscimento di uno status filiale corrispondente alla verità biologica costituisce per il figlio una componente essenziale del diritto all'identità personale, riconducibile all'art. 2 Cost. ed all'art. 8 della CEDU, che accompagna la vita individuale e relazionale, e l'incertezza su tale status può determinare una condizione di disagio ed un vulnus allo sviluppo adeguato ed alla formazione della personalità (cfr. Cass., Sez. I, 29/11/2016, n. 24292)".

Scarica pdf ordinanza Cass. n. 1667/2020

Foto: 123rf.com
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