La Cassazione chiarisce che versare un assegno di mantenimento per i figli di importo inferiore a quello stabilito dal giudice in virtù di un accordo con la ex moglie non è reato

di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 5236/2020 (sotto allegata) la Cassazione accoglie il ricorso di un padre, condannato per violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione e divorzio ai sensi dell'art. 570 bis c.p. perché in virtù di un accordo con la ex moglie ha ridotto l'importo mensile a 800 euro. Gli Ermellini ribadiscono infatti che non rileva che l'accordo intercorso con la moglie non sia stato omologato dal giudice, inoltre il fatto stesso che l'uomo abbia comunque continuato a contribuire, seppur in misura ridotta, al mantenimento dei figli, fa venire meno il dolo, elemento costitutivo fondamentale del reato contemplato dall'art. 570 bis c.p.

Assegno per i figli e violazione obblighi di assistenza familiare

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La Corte d'Appello riforma in parte la pronuncia di prima grado, qualificando i fatti come violazione degli obblighi di assistenza familiare

in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art 570 bis c.p. L'imputato ha infatti fatto mancare dal settembre al dicembre 2013 i mezzi di sussistenza ai tre figli, non versando per intero l'assegno di mantenimento fissato dal giudice in euro 1.111,77 in sede di divorzio. La colpevolezza per la Corte è provata dalle dichiarazioni della persona offesa. Non rileva che le parti si siano accordate per la riduzione dell'importo, perché l'accordo non è stato recepito da alcun provvedimento giudiziale.

Il ricorso del padre obbligato al versamento dell'assegno per i figli

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Il padre obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento per i figli ricorre in Cassazione perché la Corte d'Appello si sarebbe limitata a confermare la pronuncia di primo grado, senza tenere conto dell'intesa raggiunta con la ex moglie di ridurre l'importo a 800 euro, in ragione delle condizioni lavorative precarie che l'uomo stava attraversando.

Accordo a cui ha adempiuto anche se lo stesso non è stato trasfuso in alcun provvedimento giudiziale. Lamenta inoltre la qualifica della condotta come violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, come previsto dall'art 570 bis c.p.

Non è reato versare ai figli un importo inferiore rispetto a quello stabilito

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La Cassazione con la sentenza n. 5236/2020 annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, perché il fatto non costituisce reato.

Gli Ermellini ritengono infatti che "non sono configurabili i reati di cui agli artt. 12-sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898 e 570 cod. pen., qualora gli ex coniugi si siano attenuti ad accordi transattivi conclusi in sede stragiudiziale pur quando questi non siano trasfusi nella sentenza di divorzio che nulla abbia statuito in ordine alle obbligazioni patrimoniali."

Alla luce di questo criterio interpretativo quindi è ininfluente, ai fini della valutazione penale della responsabilità, il fatto che l'accordo transattivo non è stato poi omologato dal tribunale a causa della mancata comparizione dell'imputato all'udienza fissata dal giudice civile.

La Corte enuncia quindi il seguente principio di diritto "non è configurabile il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'art. 570-bis cod. pen., qualora l'agente si sia attenuto agli impegni assunti con l'ex coniugi per mezzo di un accordo transattivo, non omologato dall'autorità giudiziaria, modificativo delle situazioni sui rapporti patrimoniali contenute in un procedente provvedimento giudiziario."

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