Per la Suprema Corte non c'è violazione degli obblighi di assistenza familiare per il papà in difficoltà che versa al figlio solo una parte dell'assegno

di Annamaria Villafrate - Per la sentenza n. 26993/2019 (sotto allegata) della Cassazione, il papà che paga solo una parte dell'assegno di mantenimento al figlio, ma che prima di trovarsi disoccupato ha onorato le rate di mutuo e le spese condominiali dell'immobile in cui il minore ha abitato con la madre, non può essere ritenuto responsabile del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Perché si configuri questo reato è necessario che al minore siano venuti a mancare i mezzi di sussistenza, ovvero quelli necessari per sopravvivere, situazione che, nel caso di specie, non si è verificata stante il fatto che l'onere di provvedere ai figli grava su entrambi i genitori.

La vicenda processuale

La Corte d'Appello, riformando la sentenza di primo grado condanna a tre mesi di reclusione, a 450 euro di multa e a risarcire la parte civile per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, un padre, per aver fatto mancare al figlio minore, per quasi un anno, i mezzi di sussistenza. L'imputato ricorre in Cassazione lamentando:

  • come al figlio in realtà non siano venuti meno i mezzi di sussistenza considerato che il padre ha continuato a versare, seppur in parte l'assegno di mantenimento, così come ha provveduto a pagare le rate di mutuo e le spese condominiali dell'abitazione in cui lo stesso ha convissuto per tre anni con la madre;
  • come in realtà l'assegno disposto a favore del minore, a partire da una certa data, sia stato diminuito dal giudice, visto che il padre in quel momento era disoccupato;
  • come la rinuncia del credito al figlio per gli omessi versamenti espressa dalla madre non possa ritenersi nulla;
  • la mancata concessione delle attenuanti generiche.

Non commette reato il papà che paga parte dell'assegno al figlio

La sentenza n. 26993/2019 della Cassazione annulla la sentenza e rinvia ad altra sezione della corte d'Appello, ritenendo il ricorso fondato per diverse ragioni e fissando i principi a cui il giudice del rinvio dovrà attenersi nel nuovo giudizio.

Prima di tutto la Corte precisa che, se il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, sussiste nel caso in cui uno dei genitori omette totalmente di provvedere ai bisogni dei figli minori o disabili, il discorso cambia se la contribuzione è parziale. In questi casi occorre infatti accertare se al figlio siano venuti a mancare i mezzi di sussistenza a cui entrambi i genitori devono provvedere.

Ora nel caso di specie risulta che il padre abbia provveduto a pagare le rate del mutuo e le spese condominiali dal maggio 2012 fino al febbraio 2013, ovvero fino alla vendita dell'immobile. Non è quindi vero che il padre ha pagato l'alloggio solo per due mesi.

Risulta inoltre che il padre, dopo la vendita dell'immobile abbia comunque provveduto a versare 200/250 euro in contanti, contribuendo pertanto ai bisogni del figlio, anche se in misura inferiore i 350 euro stabiliti dal giudice a partire da marzo 2013.

Perché possa considerarsi integrato il reato di cui all'art 570 c.p quindi "l'omessa assistenza deve avere avuto l'effetto di far far mancare i mezzi di sussistenza, che comprendono quanto è necessario per la sopravvivenza, situazione che non si identifica né con l'obbligo di mantenimento né con quello alimentare, aventi portata più ampia, e tenuto conto della suddivisione del relativo onere che grava su entrambi i genitori, in proporzione delle rispettive capacità economiche."

Leggi anche:

- Obblighi di assistenza familiare: quando non c'è reato

- Mancato mantenimento figli: reato procedibile d'ufficio

Scarica pdf Cassazione sentenza n. 26993-2019

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