La Cassazione ribalta la decisione di non doversi procedere nei confronti di un padre che non aveva versato il mantenimento ai figli minori. La remissione di querela non ferma la procedibilità d'ufficio per il reato

di Marina Crisafi - Se l'ex moglie "perdona" il mancato mantenimento da parte del marito, la Cassazione no quando di mezzo ci sono i figli. il reato ex art. 570 2 comma cp infatti non può essere fermato dalla remissione di querela da parte della madre ed è procedibile d'ufficio. È quanto ha rilevato la sesta sezione penale della Cassazione (con sentenza n. 14500/2018 sotto allegata), ribaltando il verdetto di merito che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di un padre ed ex marito.

La vicenda

Con sentenza, il tribunale di Parma aveva dichiarato, ex art. 531 cpp, non doversi procedere nei confronti dell'uomo per intervenuta remissione di querela per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, contestatogli per aver omesso di corrispondere alla moglie la somma di 600 euro mensili per i figli minori e di 150 euro per la moglie stessa, in adempimento di quanto stabilito con provvedimento omologato dal tribunale.

Il procuratore generale della Repubblica ricorre per cassazione denunciando violazione di legge, avendo riguardo al rilievo del difetto di querela in riferimento all'omesso versamento delle somme mensili dovute per i 3 figli minori. Deduce in particolare il pm che l'art. 570 terzo comma cp esclude la punibilità a querela quando il reato è commesso nei confronti dei minori e attiene alla mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza e che quindi la remissione di querela può operare solo con riferimento all'inadempimento nei confronti della moglie.

Remissione querela, non conta per mancato mantenimento figli minori

Per gli Ermellini Il ricorso è fondato. Invero, affermano i giudici del Palazzaccio, la tesi prospettata dal ricorrente riceve puntuale conferma dal chiaro disposto dell'art. 570 terzo comma cp "che esclude la punibilità a querela

del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare commesso nella forma dell'omessa corresponsione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore". Di conseguenza, il reato è procedibile d'ufficio e la sentenza impugnata è affetta da vizio di violazione di legge, per cui va annullata. Parola al giudice del rinvio.

Cassazione sentenza n. 14500/2018

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