Il Giudice di Pace di Roma precisa quando l'onere di motivazione dell'ordinanza prefettizia si ritiene adempiuto. E la P.A. deve dimostrare l'apposizione della segnaletica verticale

di Lucia Izzo - L'ordinanza-ingiunzione prefettizia deve essere adeguatamente motivata, non solo per relationem, pena l'illegittimità del provvedimento. Necessario motivare, seppur succintamente, sia in relazione alla sussistenza della violazione, sia in relazione alla infondatezza dei motivi allegati con il ricorso.


Spetta, inoltre, all'amministrazione irrogante, che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa ha veste sostanziale di attore sotto il profilo probatorio, dimostrare di aver assolto gli obblighi d'informazione in materia di apposizione della segnaletica di preavviso.

Violazione limiti di velocità

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Lo ha disposto il Giudice di Pace di Roma nella sentenza n. 28920/2019 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di un conducente, vittoriosamente assistito dall'avv. Roberto Iacovacci, sanzionato dalla Polizia Locale per violazione dei limiti di velocità di cui all'art. 142, comma 9, del Codice della Strada.


L'uomo, dopo aver adito il Prefetto, propone opposizione innanzi al Giudice di Pace

contro l'ordinanza-ingiunzione emessa a suo carico. Il magistrato onorario ritiene che tale ultimo provvedimento vada annullato per difetto di motivazione in quanto, escluse formule di stile, non contiene nessuna motivazione riguardo le ragioni del rigetto delle doglianze dedotte dal ricorrente nel ricorso al Prefetto.


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Ordinanza prefettizia e onere di motivazione

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L'art. 204 C.d.S. stabilisce che l'ordinanza prefettizia di rigetto del ricorso deve essere motivata e, sebbene normalmente si ammette che detta motivazione possa essere succinta, il giudice capitolino ritiene senza dubbio che, seppur succintamente, essa debba riguardare ciascuno degli specifici motivi di opposizione dedotti dal ricorrente.


A tali conclusioni è giunta più volte la giurisprudenza affermando, con molta nettezza, che l'autorità amministrativa ha l'obbligo di motivare adeguatamente, e non solo per relationem, sui punti controversi. E l'indicazione generica di norme e giurisprudenza della Suprema Corte, non può mai costituire la motivazione imposta dall'art. 17, L. 689/81, oltre che dell'obbligo di motivazione nascente dalla norma generale per la P.A. (art. 3, L. 241 /90).


Per quanto generico nel richiamo alle norme, la motivazione, quindi, deve far comunque riferimento al caso specifico, che non può ritenersi implicito. In altri termini, l'ordinanza-ingiunzione, laddove "faccia riferimento alle sole controdeduzioni fornite dagli agenti accertatori", senza nel contempo prendere per nulla in considerazione gli scritti difensivi del presunto trasgressore, è illegittima.


A maggior ragione essa è illegittima quando il ricorrente non si limiti a una contestazione generica del verbale di accertamento, ma fornisca all'amministrazione, ad esempio con l'audizione personale, nuovi elementi di valutazione o, comunque, prospetti questioni particolari.

Quando l'obbligo di motivazione è adempiuto?

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Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito che l'obbligo di motivazione "deve riguardare, a pena di nullità, anche i tempi impiegati nelle singole fasi del procedimento'. Ciò al fine di verificare che l'ordinanza ingiunzione sia stata emessa nel rispetto dei termini perentori indicati agli articoli 203 e 204 C.d.S.


Inoltre, anche la mancata indicazione nell'ordinanza-ingiunzione dell'avvenuto adempimento nei tempi previsti delle singole fasi del procedimento determina la nullità assoluta dello stesso.


In altri termini, affinché l'obbligo di motivazione sia adempiuto, l'autorità prefettizia dovrebbe non solo cominciare a fare sempre riferimento alle ragioni prospettate dal ricorrente (mediante scritti, documenti e audizione personale) e, dunque, non utilizzare moduli prestampati, ma anche indicare i tempi impiegati nelle singoli fasi del procedimento irrogativo dell'ordinanza-ingiunzione, pena la nullità della stessa.


La Suprema Corte ha più volte ribadito (Cass. Civ. n. 519/05) che "in caso di ricorso al Prefetto avverso una sanzione amministrativa ex art. 203 e 204 C.d.S. l' ordinanza di ingiunzione di rigetto deve essere a pena di illegittimità, motivata, sia pure succintamente, sia in relazione alla sussistenza della violazione, sia in relazione alla infondatezza dei motivi allegati con il ricorso".


Nel caso di specie il Prefetto non ha indicato quando sono stati trasmessi gli atti tra gli uffici e ha utilizzato un modello prestampato e clausole di stile che non chiariscono le motivazioni del rigetto dei motivi di ricorso proposti dal ricorrente il quale, pertanto, viene leso nel suo diritto di difesa.

Segnaletica verticale: la P.A. deve dimostrarne l'apposizione

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Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'ordinanza anche in quanto il Prefetto, nel rigettare il ricorso, non ha esaminato il motivo di opposizione relativo all'assenza della segnaletica di preavviso.


Il motivo risulta fondato in quanto, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'amministrazione irrogante ha veste sostanziale di attore, sotto il profilo dell'onere probatorio (cfr. Corte Cost. sent. n. 507/1995).


Nel caso in esame, la P.A. non ha adempiuto a tale onere, non avendo dimostrato di aver effettivamente posizionato idonea segnaletica, come prevede il "Decreto Bianchi", installata ad adeguata distanza dal sito di rilevamento ex art. 45 C.d.S. e secondo l'art. 79 Reg. Att. al C.d.S.


Il Prefetto, nel rigettare il ricorso, non ha dimostrato di aver appurato che il Comune avesse assolto l'obbligo d'informazione previsto dall'art. 142, comma 6-bis C.d.S. finalizzato a portare gli automobilisti a conoscenza della presenza dei dispositivi di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazioni con strumenti elettronici. Dall'accoglimento del ricorso deriva l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.


Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento

Scarica pdf Giudice di Pace Roma, sent. n. 28920/2019

Foto: 123rf.com
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