Per la Cassazione, impedire la libertà di movimento di un utente della strada costituisce reato di violenza privata punito dall'art. 610 c.p.

di Lucia Izzo - Rischia la condanna per violenza privata colui che tenta di bloccare la marcia di un veicolo con il proprio corpo così impedendo la libertà di movimento di chi è alla guida. Irrilevante la circostanza che il "blocco" sia stato impedito dalla manovra del conducente che è riuscito a liberarsi, poiché in tal caso si realizza comunque una tentata violenza privata.


Lo ha confermato la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza n. 16/2020 (qui sotto allegata) confermando la condanna nei confronti di un uomo ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 del codice penale.

Blocco di un veicolo in marcia

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L'episodio da cui è originato il processo si inseriva in un risalente clima d'astio determinato dalla pretesa dell'imputato, e dei suoi familiari, di vedersi corrispondere un emolumento dovuto al medesimo imputato da una ditta alla quale il fratello della persona offesa l'aveva segnalato.


Il giorno dell'evento, la persona offesa era stata avvisata da un cliente dello studio del fratello, presso il quale lavorava, che l'imputato lo aspettava fuori per aggredirlo e aveva chiamato i carabinieri che l'avevano scortato in caserma.


Uscito dalla caserma, si era avviato verso casa a bordo della sua motocicletta ma, giunto nei pressi, aveva dovuto evitare l'imputato che, a piedi, aveva cercato di impedirgli di proseguire la marcia, minacciandolo altresì di morte. Si era, inoltre, sottratto anche da un suo breve inseguimento.


Da qui la contestazione del delitto di tentata violenza privata nei confronti dell'imputato e della mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p. in quanto il fatto non veniva considerato di particolare tenuità.

Violenza privata impedire la libertà di movimento

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Nonostante le rimostranze del condannato, anche la Cassazione ritiene di dover confermare la condanna nei suoi confronti. La Corte di appello, infatti, congruamente fondando la propria argomentazione sugli acquisiti elementi di prova, aveva osservato come la condotta dell'imputato era correttamente qualificabile nel contestato delitto di tentata violenza privata.


Il prevenuto, infatti, aveva compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a interromperne la marcia del motociclo che la persona offesa stava conducendo, non riuscendo nel suo intento perché questi, manovrando il mezzo, si era sottratto al tentativo di blocco.


L'impedire la libertà di movimento di un utente della strada, rammentano gli Ermellini, costituisce indubbiamente quella violenza che configura il delitto punito dall'art. 610 c.p., come dimostra un costante orientamento della Corte stessa (cfr., ex multis, Cass. n. 33253/2015).


Per approfondimenti Cassazione: violenza privata bloccare un'altra auto


La condotta tenuta dall'imputato, così ricostruita, non era pertanto rimasta alla mera fase degli atti preparatori, concretando invece il descritto tentativo compiuto.


Niente tenuità del fatto

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Confermata anche la non applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis del codice penale, poiché l'episodio delittuoso si era inserito in un più ampio contesto (di recupero di un credito lavorativo, intervenendo però su soggetti che non risultano essere stati parte del medesimo) che non consentiva di giudicare il fatto di particolare tenuità.

Scarica pdf Cass., V pen., sent. n. 16/2020

Foto: 123rf.com
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