La Cassazione conferma che sono sufficienti due condotte, anche se commesse in un breve periodo di tempo, per configurare gli estremi del reato di stalking

Avv. Adriana Scamarcio - Il delitto di "atti persecutori", meglio conosciuto come stalking (dal termine inglese "to stalk"= fare la posta, braccare la preda), si riferisce a tutte quelle condotte persecutorie, come ad esempio comportamenti invadenti, di intromissione, di presa di controllo e di minaccia della vittima attraverso telefonate e ossessivi pedinamenti.

Il reato di stalking

[Torna su]

Il codice penale, all'art. 612-bis, ha introdotto questo tipo di reato proprio al fine di tutelare quei soggetti che subiscono una serie di comportamenti da parte di un soggetto, definito stalker, che si manifestano per l'appunto in persecuzioni e che sono atti a provocare uno stato d'ansia e paura compromettendo il normale svolgimento della vita quotidiana della vittima.

Bastano due condotte per lo stalking

[Torna su]

Con una recente sentenza del n. 11450/2019 (sotto allegata), la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale bastano due condotte di minacce, molestie o lesioni, seppur commesse in un breve periodo di tempo, per configurare gli estremi del suddetto reato.

Secondo la Cassazione, infatti, non è necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale ed, inoltre, non è richiesta l'indicazione precisa del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si concretizza il compimento degli atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un'adeguata difesa la sola descrizione della sequenza dei comportamenti tenuti e la loro collocazione temporale di massima.

La vicenda: abusi su minore

[Torna su]

La sentenza, infatti, trae origine dai fatti narrati da un minore, ospite di una comunità di Ragusa, il quale subiva da alcuni suoi coetanei degli abusi sessuali, percosse (come scappellotti durante un viaggio in pullman) e delle minacce poste in essere attraverso l'uso delle forbici, comportamenti che provocavano nella vittima condizioni di paura portandolo a vivere l'incubo di essere prima o poi violentato ancora una volta.

Per cui, conclude la Corte, sebbene non vi siano comportamenti reiterati nel tempo ma ci si riferisce a soli due eventi avvenuti in un arco di tempo piuttosto breve che hanno creato un turbamento emotivo nella vittima, sono ragionevolmente ritenuti sussistenti i presupposti costitutivi del reato di cui all'art. 612-bis del codice penale atti a far scattare la condanna nei confronti dei minori autori degli abusi.

Scarica pdf Cassazione n. 11450/2019

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: