Secondo la Cassazione, il padrone di un cane che ha morso un bambino che con la bicicletta è passato sopra la coda dell'animale non può essere condannato penalmente

di Annamaria Villafrate - La Corte di Cassazione con la sentenza n. 50562/2019 (sotto allegata) accoglie il ricorso di un'imputata. Condannata dal Giudice di pace per il reato di lesioni derivanti dalla omessa custodia del proprio cane, che avrebbe morso un bambino a una gamba, l'imputata non ha accettato il verdetto e si è rivolta alla corte di legittimità. Gli Ermellini hanno appurato in effetti che il giudice di pace non ha motivato il perché abbia preferito la versione fornita dalla vittima. L'imputata pertanto merita un approfondimento di come si sono svolti i fatti. Per la Cassazione la donna non può essere ritenuta responsabile della reazione del proprio cane senza analizzare meglio la vicenda, perché i fatti si sono svolti in un modo talmente abnorme e particolare da non poter affermare con certezza che la padrona possa essere condannata per omessa custodia. Per questo la sentenza deve essere annullata con rinvio per un nuovo esame dei fatti.

Morso del cane e lesioni colpose

[Torna su]

Il Giudice di Pace condanna l'imputata per il reato di lesioni colpose perché nella qualità di padrone di un cane munito di microchip lo avrebbe lasciato incustodito sulla pubblica via e senza museruola, permettendo che l'animale mordesse un minore a una gamba, cagionandogli ferite guaribili in sette giorni.

Il ricorso in Cassazione

[Torna su]

L'imputata ricorre in Cassazione. Il cane

, stando alla sua versione, era tenuto al guinzaglio e non esisteva l'obbligo di fargli indossare la museruola. Nel caso di specie le lesioni sono il frutto di un caso fortuito perché in realtà il cane ha reagito mordendo il bambino dopo che costui con la bicicletta gli era passato sulla coda.

Il padrone non è responsabile se il cane morde per difesa

[Torna su]

La Cassazione con sentenza n. 50562/2019 accoglie il ricorso dell'imputata perché fondato. Prima di tutto la corte rileva come in effetti la sentenza impugnata evidenzi una ricostruzione dei fatti contrapposta, senza però che il giudice fornisca una motivazione idonea a ritenere il perché abbia preferito una versione piuttosto che l'altra. Non è chiaro neppure se il cane fosse o meno al guinzaglio, circostanza ritenuta irrilevante, come il fatto che il bambino fosse passato con la bicicletta sopra la coda dell'animale.

Per quanto riguarda poi la posizione di garanzia del padrone, che per il giudice di merito sussiste sempre, stante un permanente obbligo di vigilanza del padrone sul proprio animale, gli Ermellini chiariscono che in realtà, tale posizione non può coprire anche le condotte imprudenti altrui, la condotta della vittima quindi può concorrere con quella del garante, senza eliminarla del tutto.

Occorre tuttavia considerare che nel caso di specie i fatti si sono svolti in un modo del tutto eccentrico e abnorme, situazione di cui il giudice avrebbe comunque dovuto tenere conto.

La Corte precisa infine che dovendosi accertare la responsabilità penale dell'imputata non si può ricorrere alla presunzione dell'art 2052 c.c che nel disciplinare il danno cagionato da animali dispone che: "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito."

La responsabilità penale deve essere accertata in positivo, tenendo conto dell'art 672 c.p, anche se depenalizzato, il quale dispone che: "1.Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da venticinque euro a duecentocinquantotto euro. 2. Alla stessa sanzione amministrativa soggiace: 1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone (2052)."

Leggi anche:

- L'omessa custodia di animali

- Cane di razza pericolosa? Responsabilità maggiore per il padrone

- Morso del cane: quando il proprietario è responsabile

Scarica pdf Cassazione n. 50562-2019

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: