Naspi e DisColl sono due indennità di disoccupazione previste per categorie diverse di lavoratori che non possono sovrapporsi. I chiarimenti Inps

di Annamaria Villafrate - Con il messaggio 4658/2019 (sotto allegato) l'Inps, partendo dall'analisi della Naspi e dei casi in cui il dipendente può chiedere la liquidazione anticipata in un'unica soluzione, rileva il vuoto normativo relativo all'ipotesi in cui il lavoratore subordinato che ha diritto alla Naspi inizi un rapporto di lavoro parasubordinato e poi, venuto meno anche questo, faccia domanda per la Discoll. In casi come questi il rischio è la sovrapposizione tra le due indennità, ma giuridicamente questo è possibile? Vediamo cosa ha deciso l'Inps.

Naspi e DisColl

[Torna su]

La Naspi è un'indennità mensile di disoccupazione per i lavoratori dipendenti istituita dal decreto n. 22/2015 relativa a eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a partire dal primo maggio 2015.

Per approfondimenti vai alla guida sulla Naspi

Al pari della Naspi, anche la Discoll è un'indennità di disoccupazione, ma questa misura è stata prevista specificamente per i collaboratori coordinati e continuativi, compresi quelli a progetto, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno perso involontariamente la propria occupazione.

Per approfondimenti vai alla guida sulla DisColl

Naspi: liquidazione anticipata e restituzione

[Torna su]

Il messaggio dell'Inps prima di chiarire il concetto della non sovrapponibilità tra Naspi e Discoll ricorda che il lavoratore che ha diritto alla Naspi, può anche chiedere la liquidazione anticipata della somma, per poter avviare un'attività autonoma o d'impresa individuale o per sottoscrivere una quota di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico ha per oggetto la prestazione lavorativa del socio.

Se però il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato prima che scada il periodo per il quale è riconosciuta la liquidazione della Naspi, è obbligato a restituire tutto l'importo che gli è stato anticipato per aprire una sua attività, a meno che il contratto di occupazione non stato stipulato con la cooperativa di cui ha sottoscritto la quota di partecipazione al capitale sociale.

Restituzione Naspi e vuoto normativo

[Torna su]

L'art. 8 del d.lgs. n. 22/2015 che disciplina quanto detto finora, non si occupa di disciplinare l'ipotesi in cui il lavoratore, invece di aprire una propria attività o entrare a far parte di una cooperativa, trovi lavoro come parasubordinato.

In questo caso può accadere che il rapporto parasubordinato e venga meno durante il periodo di spettanza della Naspi percepita in un'unica soluzione e per tutelarsi a causa della cessata collaborazione faccia domanda per la Discoll. In questo quindi Naspi e Discoll potrebbero sovrapporsi. Giuridicamente però questo è possibile?

Naspi e Discoll possono sovrapporsi?

[Torna su]

La risposta la fornisce l'Inps al termine del messaggio n. 4658, precisando che, per evitare inutili sovrapposizioni delle due indennità di disoccupazione, che si potrebbe verificare se il lavoratore si dovesse rioccupare con un contratto di collaborazione durante il periodo teorico di spettanza della Naspi al lavoratore la Discoll "potrà essere riconosciuta,qualora ne ricorrano tutti i requisiti legislativamente previsti, per le sole mensilità che non si sovrappongono al periodo teorico di spettanza dell'indennità Naspi."

Se invece, sempre dopo la rioccupazione del dipendente con contratto di collaborazione durante il periodo teorico di spettanza della Naspi, il rapporto di collaborazione viene a cessare dopo la fine del periodo teorico di spettanza della Naspi, la Discoll può essere riconosciuta pienamente perché in questo caso non si verifica alcuna sovrapposizione.

Scarica pdf Inps messaggio n. 4658-2019

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: