La Cassazione specifica i presupposti della dichiarazione di adottabilità del minore alla luce della sussistenza della situazione d'abbandono

di Basilio Antoci - Con la recente ordinanza n. 32412 del 2019, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire alcuni importanti principi in tema di adozione di minori d'età.

Lo stato di adottabilità del minore

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Il Tribunale per i minorenni di Catanzaro aveva dichiarato lo stato di adottabilità di un minore affetto da disturbo del linguaggio, associato ad alterazioni del ritmo dovuto alla sua storia clinica. Decisione poi confermata in Appello sulla scorta non solo delle perizie neuropsichiatriche sul minore, ma anche sulla presa d'atto della difficile situazione della madre, soggetto vulnerabile e affetto da una "stratificata" incapacità di svolgere in maniera adeguata la propria funzione genitoriale. Alla luce dei fatti e delle evidenze cliniche, i Giudici di merito avevano, perciò, ritenuto sussistente il pericolo per il minore di essere privato dell'assistenza morale e materiale a lui spettante per legge. Convinzione rafforzata dal fatto che, dopo l'inserimento in casa-famiglia, il bambino aveva mostrato generalizzati progressi.

Sennonché la donna ha promosso ricorso per Cassazione, contro la sentenza della Corte d'Appello, adducendo, tra i vari motivi di censura, la violazione di legge, nello specifico della Legge 184/1983 (legge sulle adozioni). Tutte le censure della donna sono state dichiarate inammissibili e il ricorso è stato però rigettato.

I principi ispiratori della giurisdizione in materia minorile

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La Corte di Cassazione, infatti, rifacendosi a precedente giurisprudenza (Cass. 14436/2017) ha rilevato che il «giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero […] delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento […] alla elaborazione […] di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali». L'attività del Tribunale per i minorenni, dunque, deve essere volta a una valutazione della situazione attuale, al fine di emettere un giudizio prognostico sulla possibilità (anche futura) che i genitori recuperino le loro capacità genitoriali - anche attraverso l'aiuto e l'assistenza di parenti, dei servizi sociali o di altre strutture di sostegno.

Diritto del minore a vivere nella propria famiglia

La legge 183/1984, infatti, riconosce e tutela il diritto del minore a vivere nella propria famiglia d'origine (testualmente l'art. 1 della predetta legge si apre con l'affermazione secondo la quale «il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia»). In tal senso la Suprema Corte (facendo proprio l'orientamento già espresso con le sentenze Cass. 22589/2017 e Cass. 6137/2015) conferma che è compito del Giudice di merito quello di «tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare», proprio al fine di consentire a genitori e figli di superare le difficoltà e/o recuperare la capacità genitoriale e continuare in modo unito la propria vita familiare. Per tale ragione, la dichiarazione dello stato di adottabilità è legittima solo quando, a seguito del fallimento del tentativo di intervento di sostegno, «risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare».

I compiti dei servizi sociali

La Corte si spinge oltre, precisando che i servizi sociali non hanno solo un compito di denuncia di situazioni di difficoltà delle famiglie, ma devono attivamente concorrere con esse all'attuazione di tutti gli interventi di sostegno stabiliti dal Giudice di merito per il recupero delle capacità genitoriali. E ancora, la valutazione che il Giudice di merito è chiamato a operare deve avere riguardo alla attualità e persistenza (e non solo alla preesistenza) della situazione di abbandono. Tale giudizio deve tenere conto delle modificazioni significative di comportamenti e di assunzione d'impegni e responsabilità da parte dei genitori biologici, al fine di stabilire se vi siano le condizioni previste all'art. 8 L. n. 184 del 1983 perché possa dichiararsi lo stato di abbandono dei minori.

La Suprema Corte di Cassazione ribadisce che, perché possa applicarsi l'art. 8 L. 183/1984, non è sufficiente che le difficoltà familiari siano solo di ordine socio-economico, richiedendosi in concreto una situazione di impossibilità morale o materiale caratterizzata da stabilità e tendenziale immodificabilità, in quanto il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce solo una "soluzione estrema" a problemi non risolvibili.

Le conclusioni della Cassazione

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La Corte di Cassazione, dopo aver enucleato tutti i principi cardine della materia - come sopra sintetizzati - è passata a rendere le proprie conclusioni.

In tal senso il Giudice di legittimità afferma che «la sentenza di appello sviluppa adeguate e convincenti argomentazioni sull'inidoneità della madre, sull'impossibilità del recupero in tempi ragionevoli della situazione, spiegando dunque per quale ragione l'adozione, nella specie, costituirebbe l'unico strumento utile ad evitare ai minori un più grave pregiudizio ed ad assicurare loro assistenza e stabilità affettiva». Secondo i Giudici di legittimità, dunque, la Corte d'Appello e il Tribunale hanno fatto una corretta applicazione dei principi di legge in tema di adottabilità, in quanto «risulta dunque effettuato un corretto giudizio prognostico volto a verificare l'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, sia a quelle psichiche». Per tale ragione il ricorso della madre è stato dichiarato inammissibile.

Leggi anche: Basilio Antoci, Decadenza responsabilità genitoriale art. 330 c.c., in Studio Legale Avv. Basilio Antoci, Nicolosi, 2019, https://avvocatoantocibasilio.altervista.org/decadenza-responsabilita-genitoriale/


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