Per il Giudice di Pace di Torino niente multa al mezzo che, pur essendosi canalizzato nella corsia col rosso, abbia proceduto nella direzione della corsia accanto dove il semaforo era verde

di Lucia Izzo - Non può essere sanzionato per passaggio con il rosso il conducente che si incanala nella corsia riservata ai veicoli che devono svoltare, dove la luce semaforica effettivamente impone lo stop, ma poi procede diritto, nella direzione consentita ai veicoli incanalati nella corsia accanto alla sua dove il semaforo presenta luce verde.

L'uso improprio della corsia dove il semaforo è rosso non è ritenuto integrare la fattispecie di cui all'art. 146, comma 3, Codice della Strada.


Vista Red: sanzione per passaggio con semaforo rosso

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Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Torino (nella persona della dott.ssa Giuliana Bologna) in una sentenza del 20 settembre 2019 (qui sotto allegata) pronunciandosi in un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa. Il ricorrente, vittoriosamente assistito dall'associazione Globoconsumatori Onlus, era stato sanzionato per passaggio con rosso, accertato con sistema Vista Red.

Errore canalizzazione corsia

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Il magistrato onorario, tuttavia, evidenzia come dalla videoripresa eseguita dall'apparecchiatura utilizzata per il rilievo dell'infrazione emerge senza ombra di dubbio che il veicolo del ricorrente non aveva svoltato a sinistra, in tal modo violando il segnale di stop imposto dal semaforo rosso alle auto che percorrevano la corsia riservata, per l'appunto, alla svolta a sinistra.


Il filmato, invece, evidenzia come il ricorrente, pur avendo percorso la corsia di canalizzazione riservata ai veicoli diretti sinistra, all'incrocio aveva proseguito diritto, affiancandosi ad altro veicolo che percorreva la corsia di destra, che invece era riservata ai veicoli con direzione di marcia diritto e con il consenso del semaforo verde.

Semafori e uso improprio della corsia di canalizzazione

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In sostanza, il conducente si era canalizzato erroneamente, ovvero nella corsia che prevedeva di svoltare e per la quale era attiva la luce rossa del semaforo, ma all'incrocio non aveva svoltato, bensì aveva proseguito diritto come stavano facendo i veicoli della corsia accanto, dove il semaforo era verde e dunque consentiva di procedere in quella direzione.


Secondo il Giudice di Pace, nonostante l'errata canalizzazione, non può pertanto essere imputato il passaggio con il semaforo rosso, dal momento che, al momento del rilievo, per i veicoli che proseguivano diritto il semaforo era verde.


L'uso improprio della corsia riservata ai veicoli diretti a sinistra, conclude la sentenza, non è ritenuto idoneo ad integrare la fattispecie di cui all'art. 146, comma 3, C.d.S., contestata con i verbali impugnati. Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto e annullate le ordinanze ingiunzioni impugnate.


Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per l'invio del provvedimento

Scarica pdf Giudice di Pace Torino, sent. 20 settembre 2019

Foto: 123rf.com
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