Affinché un'area privata venga a far parte del demanio stradale, non è sufficiente che la strada sia posta all'interno di un centro abitato e che su di essa si esplichi di fatto il transito pubblico, essendo necessario “che sia intervenuto un atto o un fatto (convenzione, espropriazione, usucapione, etc.) che ne abbia trasferito il dominio alla P.A., e che essa sia destinata all'uso pubblico dalla stessa P.A.”. Lo ha affermato la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 12540/02), precisando che l'uso della strada da parte di un numero indeterminato di persone, il comportamento in relazione ad essa della Amministrazione nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica, e la sua inclusione in un centro abitato, costituiscono soltanto dei meri indici di riferimento, ciascuno di per sé non sufficiente a stabilire a chi ne debba essere attribuita la proprietà.
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