Per il Tribunale di Bari, chi pubblica foto altrui su Facebook senza il suo consenso preventivo commette un abuso perché viola i suoi diritti alla riservatezza e all'immagine e va condannato per il ritardo nell'eseguire l'ordine di cancellazione

di Annamaria Villafrate - Il Tribunale di Bari, con la sentenza del 7 novembre 2019 (sotto allegata) accoglie il ricorso avanzato da un uomo, che chiede che venga ordinata la rimozione delle suo foto e dei suoi figli dal profilo Facebook di una donna che ha frequentato in passato. Il Tribunale accoglie le richieste del ricorrente poiché pubblicare foto altrui senza il consenso lede i diritti all'immagine e alla riservatezza della persona. Per questo non solo ordina alla donna, rimasta contumace, le rimozione delle foto dal suo profilo, ma dispone anche l'obbligo di corresponsione di due euro per ogni giorni di ritardo nel dare esecuzione all'ordine di cancellazione.

Foto dell'ex compagno e dei figli su Facebook

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Un padre si rivolge al Tribunale per chiedere che la convenuta, una donna da lui frequentata in passato, tolga le sue foto e quelle dei suoi figli, dal suo profilo. Risultano infatti pubblicate sul suo profilo moltissime immagini del ricorrente e dei suoi figli. Questi fatti sono stati confermati da due testimoni e dalla mancata comparizione della parte a rendere interrogatorio.

Il ricorrente, prima di intraprendere il giudizio aveva tentato, tramite il suo legale di fiducia, di chiedere con raccomandata la rimozione delle foto dal profilo della convenuta, ma senza seguito alcuno. E' quindi che la donna abbia commesso un abuso dell'immagine altrui da cui deriva il diritto del ricorrente a ottenere la cancellazione dal profilo Facebook delle foto che ritraggono lui e i suoi figli.

Per pubblicare una foto altrui occorre il consenso della persona

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il Tribunale precisa infatti che affinché si possa pubblicare la foto di una persona occorre il suo consenso e questo nel rispetto delle norme poste a tutela del diritto all'immagine (art. 10 c.c. e art. 96 legge 633/1941) e alla riservatezza (art. 6 Regolamento UE 2016/679), in quanto la pubblicazione dell'immagine altrui rappresenta trattamento di un dato personale.

Chiaro che nel caso di specie il consenso del ricorrente è stato negato. La condotta della donna quindi è illecita, poiché l'omessa cancellazione rappresenta un vero e proprio abuso dell'immagine altrui.

Due euro per ogni giorno di ritardo nell'eseguire la cancellazione delle foto

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Per questo il Tribunale accoglie il ricorso e ordina alla convenuta di cessare tale condotta abusante, cancellando dal proprio profilo di ogni foto del ricorrente e dei suoi figli e disponendo una misura di coercizione indiretta all'adempimento dell'obbligo, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.

Misura che il giudice stabilisce nell'obbligo "di corresponsione della somma di due euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cancellazione, a far data dalla notifica del provvedimento.

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Foto: 123rf.com
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