I genitori di un minore che provoca lesioni a un altro minore, sono sempre responsabili se i danni sono il frutto di una cattiva educazione

di Annamaria Villafrate - Il Tribunale di Rieti, con la sentenza n. 312/2019 (sotto allegata) condanna i genitori di un minore scalmanato che, mentre correva, colpendo la sedia su cui era seduto un altro bambino ne provoca la caduta e la frattura del gomito. I genitori, ai sensi dell'art 2048 c.c sono infatti responsabili direttamente dei danni cagionati dal figlio se non dimostrano, come richiesto dall'art 147 c.c di aver educato adeguatamente il minore, per evitare che lo stesso, fuori della famiglia, rappresenti una fonte di pericolo per gli altri.

Fatti di causa

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I genitori di un minore agiscono in giudizio contro quelli di un altro bambino, ritenuto responsabile di aver cagionato al proprio figlio un trauma al gomito sinistro, trattato chirurgicamente, riportato in seguito a una caduta da una sedia, provocata dall'urto causato dalla corsa del bambino dei convenuti.

Gli attori chiedono la condanna dei convenuti, nella qualità di genitori e legali rappresentanti del minore, di tutti i danni riportati dal figlio, nella misura da accertare in corso di causa da apposita perizia medica o in base all'equo apprezzamento del giudice, oltre alle spese mediche, rivalutazione, interessi e danni non patrimoniale subiti dai genitori da valutarsi in via equitativa.

Chiedono in subordine che venga accertata la responsabilità del minore ai sensi dell'art 2043 c.c. nella causazione dei danni riportati dal figlio minore e dei genitori ai sensi dell'art. 2047 c.c. in quanto soggetti tenuti alla sorveglianza dell'incapace.

I convenuti si oppongono alle richieste degli attori, eccependo la nullità della domanda per incertezza della causa petendi e perché il sinistro si è verificato per un caso fortuito, non imputabile al figlio minore e neppure a loro, quanto piuttosto ai genitori del minore danneggiato per omessa sorveglianza, chiedendo in subordine, in ogni caso, la riduzione delle pretese risarcitorie avanzate. In corso di causa i convenuti non si presentano per l'interrogatorio. Il giudice però dispone C.T.U medico legale e una volta conclusa la fase istruttoria, rimette la causa in decisione.

Inquadramento giuridico della vicenda

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I fatti, così come descritti dagli attori, risultano provati da una scrittura non disconosciuta dai convenuti, inoltre la C.T.U medico legale depositata in atti ha accertato il nesso di causa tra l'evento e i danni riportati dal minore.

Dopo una attenta disamina degli articoli 2046 c.c sull'imputabilità del fatto dannoso, dell'art 2047 c.c. sul danno cagionato dall'incapace e dell'art 2048 c.c. sulla responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte, il giudice riconduce la responsabilità dei genitori, per il danno cagionato dal minore ai sensi dell'art 2043, all'art 2048 c.c. in virtù di tale articolo "i genitori sono responsabili in via diretta, per fatto proprio, cioè per non avere, con idoneo comportamento, impedito il fatto dannoso, ed è fondata sulla colpa dei genitori, peraltro presunta."

L'art 147 c.c infatti impone ai genitori "l'obbligo di mantenere, ma anche di istruire ed educare i figli, esercitando quindi su di questi la necessaria vigilanza."

Ai sensi dell'art 2048 c.c. per liberarsi dalla presunzione di responsabilità prevista dalla norma devono provare l'osservanza dei precetti previsti dall'art. 147 c.c. sui doveri dei genitori nei confronti dei figli, tra i quali figura quello di educare i figli. Devono quindi fornire la prova positiva di "aver impartito al figlio una buona educazione e di avere esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore."

Il dovere di sorveglianza sul minore non deve intendersi in senso assoluto come presenza ininterrotta e personale del genitore, ma relativa, ossia rapportata alla maturità del minore, alla sua indole, al grado di educazione e maturazione raggiunta e alle caratteristiche dei luoghi in cui il figlio viene lasciato libero di muoversi, per valutare la correttezza dei rapporti dello stesso con la vita esterna della famiglia "facendo presumibilmente presumere che non siano fonte di pericolo per il predetto e per i terzi."

Ai genitori l'obbligo di risarcire i danni provocati dal figlio maleducato

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Il Tribunale di Rieti, ritenendo fondata la domanda degli attori, con sentenza n. 312/2019 ne accoglie le richieste, dichiarando la responsabilità dei genitori convenuti ai sensi degli artt. 2043 e 2048 c.c, condannandoli al risarcimento di un importo 21.398,00 oltre interessi e rivalutazione e al pagamento delle spese processuali di euro 2890, 00 per compensi e 550,00 per diritti.

Alla luce dell'analisi normativa e giurisprudenziale compiute infatti il giudice ha ritenuto assolto l'onere probatorio degli attori in relazione al fatto illecito commesso ai danni del figlio minore. Al contrario non ha ritenuto soddisfatto l'onere della prova liberatoria di non aver potuto impedire l'evento dei genitori del minore danneggiante, non avendo costoro allegato alcuna difesa utile a dimostrare la corretta educazione impartita al figlio e di aver vigilato adeguatamente sullo stesso.

Leggi anche La responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte nella giurisprudenza

Scarics pdf Tribunale di Rieti sentenza n. 312-2019

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