Diffondere informazioni sul contenuto di una cartella clinica senza il preventivo consenso del paziente non costituisce reato.
Lo ha stabilito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (sent. n. 30150/2002) che ha respinto una richiesta di condanna per rivelazioni del segreto d'ufficio formulata nei confronti di un incaricato del pubblico servizio dell'ospedale di Trapani.
La cartella clinica, spiega la Corte, pur essendo un atto attinente a notizie riservate (che possono essere rilasciate solo con il consenso dell'interessato o previa autorizzazione dell'autorità amministrativa), non costituisce un documento relativo a notizie d'ufficio segrete e per questo non sussistono gli estremi del reato.
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