La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (sentenza 12693 del 29 agosto 2002) ha stabilito che ai fini dell'annullabilità delle dimissioni rese dal lavoratore, qualora queste siano state determinate dalla minaccia di licenziamento, è necessario valutare l'obiettiva natura intimidatoria dell'invito alle dimissioni e le modalità fattuali del comportamento tenuto dal datore di lavoro.
La decisione della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (sentenza 12693 del 29 agosto 2002)
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