Il Tribunale di Bari precisa che l'obbligo degli ascendenti è sussidiario a quello dei genitori e a loro ci si può rivolgere, in caso di inadempimento del genitore, solo se l'altro non è in grado di mantenerli

di Lucia Izzo - L'obbligo di mantenimento dei figli minori spetta principalmente e integralmente ai loro genitori. Se uno dei due non adempie al proprio dovere, sarà l'altro a dover far fronte alle loro esigenze per intero con tutte le proprie sostanze patrimoniali, salvo convenire in giudizio l'inadempiente.


L'obbligazione degli ascendenti, invece, è subordinata e quindi sussidiaria rispetto a quella dei genitori: a questi ci si potrà rivolgere solo qualora l'altro genitore non sia in grado di mantenerli.

Il caso

[Torna su]

Lo ha chiarito il Tribunale di Bari, prima sezione civile, nella sentenza n. 1556/2019 (sotto allegata) pronunciandosi nel giudizio tra una donna e il suo ex suocero. Al "nonno" era stato imposto l'obbligo di versare una somma alla nipote ex filio a titolo di concorso al mantenimento della stessa, stante l'inadempimento del di lui figlio che avrebbe dovuto contribuire al mantenimento della figlia.


Il ricorrente, tuttavia, ritiene insussistente i presupposti dell'obbligazione ed evidenzia come le sue sostanze reddituali siano già insufficienti al sostentamento del proprio nucleo familiare composto dalla coniuge inoccupata e da un figlio studente fuori sede. Invece, la nuora risulterebbe in grado di sostenere la minore in quanto lavoratrice dipendente e con la disponibilità gratuita di una casa di abitazione di proprietà dei genitori.

Mantenimento: spetta primariamente e integralmente ai genitori

[Torna su]

Secondo il Tribunale l'opposizione è fondata e il decreto opposto deve essere revocato. A norma dell'art. 316-bis c.c., infatti, l'obbligazione degli ascendenti di fornire ai discendenti i mezzi necessari per adempiere ai doveri nei confronti dei figli è sussidiaria a quella dei genitori medesimi e pretende il riscontro dell'assenza di mezzi sufficienti da parte di questi ultimi.


Più precisamente deve ritenersi, in totale condivisione con quanto sostenuto dalla Suprema Corte, che "l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui".


Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli.

L'obbligazione sussidiaria degli ascendenti

[Torna su]

Allo stesso modo del diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, questo sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo (cfr. Cass., ord. n. n. 10419/2018).


Nel caso di specie, pur avendo provato l'inadempimento paterno, la madre della bambina non ha dimostrato l'insufficienza dei mezzi. Anzi, dagli elementi prodotti in giudizio risulta che la signora sia perfettamente in grado di produrre reddito in misura dignitosa e sufficiente al mantenimento proprio e della prole.

L'assenza di prova in ordine all'insufficienza dei mezzi della madre è già di per sé idonea ad escludere il sorgere dell'obbligazione in capo agli ascendenti. Dall'accoglimento dell'opposizione deriva la revoca, con effetto retroattivo, del decreto opposto.

Tuttavia il Tribunale non accoglie la domanda di ripetizione svolta dall'opponente, in quanto le somme già versate sono correlate a un'obbligazione a carattere sostanzialmente alimentare che, per tale natura, resta irripetibile (a meno di spontaneo adempimento della controparte) e non suscettibile di compensazione secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 13609/2016).

Scarica pdf Tribunale di Bari, sent. 1556/2019

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: