L'Autorità Garante della Privacy (newsletter del 2 settembre 2002), ha stabilito che il fatto di conservare e diffondere nel circuito bancario e finanziario informazioni relative a prestiti richiesti e non concessi, oppure oggetto di rinuncia da parte del richiedente, costituisce violazione della privacy.
La diffusione di queste informazioni di rifiuto, infatti, possono costituire ostacolo alla concessione di altri piccoli prestiti o fidi da parte di alcuni istituti bancari. Più precisamente, questi dati possono ingenerare un concreto pregiudizio nei confronti del richiedente, il quale viene esposto al dubbio che i rifiuti derivino non tanto da valutazioni discrezionali sulla propria capacità patrimoniale o dal rischio di sovraindebitamento, quanto invece da scorrettezze o inadempimento risultanti agli atti delle singole banche.
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