Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 21-27 giugno 2004) ha stabilito che i dati relativi alla consistenza patrimoniale del defunto, alla movimentazione bancaria, ai saldi e depositi "al portatore", anche se estinti da terzi dopo la data del decesso, sono conoscibili dagli eredi.
L'Autorità ha inoltre stabilito che l'Istituto di Credito è tenuto a comunicare i dati in modo chiaro e comprensibile ma con l'accortezza di oscurare eventuali informazioni personali riferite a terzi.
Con questa decisione l'Autorità ha evidenziato che il nuovo Codice per la Privacy (D. Lgs. n.196/2003), all'art. 9, ha stabilito, in favore dell'erede, il diritto di proporre istanza di accesso ai dati personali del defunto, ma ha previsto che l'esercizio di tale diritto, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca, non è condizionato da quanto previsto dal testo unico in materia bancaria.
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