Il medico competente svolge, tra le altre, l'attività di sorveglianza sanitaria. Ecco in cosa consiste e cosa deve fare il datore di lavoro per agevolarla
di Monia Vasta - Il medico competente, in azienda, svolge diverse attività, la più rilevante delle quali consiste nella sorveglianza sanitaria, diretta a garantire e tutelare la salute e l'integrità psico-fisica dei lavoratori.

Sorveglianza sanitaria: la ricerca

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Per aiutare tale figura nello svolgimento del suo compito, è fondamentale l'attività di ricerca sulla sorveglianza sanitaria, che si concentra in particolare su:

  • l'individuazione di strumenti utili al Medico Competente per condurre e gestire la valutazione dei rischi e la sorveglianza sanitaria, anche alla luce delle trasformazioni del mondo del lavoro e dei cambiamenti normativi;
  • lo sviluppo e la messa a punto di modelli di intervento per l'ottimizzazione delle procedure di emergenza nei luoghi di lavoro e della formazione al Primo Soccorso;
  • l'identificazione di indicatori utilizzabili nella definizione di protocolli di sorveglianza sanitaria orientati ad una più puntuale valutazione della differenza di genere e degli effetti sulla salute dei nuovi rischi (interferenti endocrini, tossici per la riproduzione) per l'adozione di valori limite, biologici e/o ambientali differenziati per uomo e donna;
  • l'ottimizzazione di strategie di intervento che sostengano l'adozione di comportamenti e stili di vita salutari (tabagismo, scorretta alimentazione, scarsa attività fisica, ecc.) come contributo alla salute e al benessere psicofisico al lavoro (per informazioni sulla gestione del fumo di tabacco nei luoghi di lavoro;
  • l'implementazione di azioni di promozione della salute che favoriscano l'attività di rete nazionale ed europea e accrescano la consapevolezza riguardo ai determinanti della salute e l'integrazione della responsabilità sociale delle organizzazioni con la salute e la sicurezza sul lavoro.

Come si svolge la ricerca sulla sorveglianza sanitaria

In questi ambiti vengono svolte:

  • attività di ricerca sul campo attraverso metodologie di ricerca-azione, indagini quantitative e qualitative, indagini epidemiologiche su popolazioni esposte;
  • elaborazione e divulgazione di proposte normative, di norme tecniche, di linee guida e di buone prassi;
  • percorsi formativi innovativi rivolti agli attori della sicurezza e in particolare alle figure coinvolte nella sorveglianza sanitaria e promozione della salute in azienda;
  • costruzioni di reti a livello regionale, nazionale e internazionale per lo scambio di buone prassi o per l'organizzazione di seminari e giornate di sensibilizzazione;
  • creazione di materiale divulgativo, pubblicazioni a stampa, siti web e contributi scientifici su riviste e a congressi nazionali e internazionali.

Cosa deve assicurare il datore di lavoro al medico competente

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In ogni caso, è obbligo del datore di lavoro fornire al medico competente una struttura idonea e attrezzata per lo svolgimento del proprio incarico, senza poter dare delle direttive e senza alcuna interferenza sul lavoro del professionista. Egli, inoltre, deve sostenere gli eventuali costi per visite specialistiche e accertamenti diagnostici che il medico può decidere di disporre con riferimento a un certo lavoratore.

Sorveglianza sanitaria: cosa fa il medico competente

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L'attività di sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente ha a oggetto una serie di visite effettuate nei confronti: dei futuri lavoratori (visita preventiva); dei lavoratori già avviati, con una precisa periodicità al fine di valutare il loro stato di salute e le conseguenze su di essi in seguito ad esposizione a particolari rischi (visita medica periodica); del singolo lavoratore qualora sia lo stesso a farne richiesta e se il medico dichiari l'opportunità di effettuare la visita in relazione all'attività lavorativa svolta (visita su richiesta); dei lavoratori che cambiano attività o mansione per accertarne l'idoneità alla nuova destinazione (visita per cambio mansione); del lavoratore che rientra al lavoro dopo un'assenza per malattia per un periodo superiore ai 60 giorni continuativi, per attestarne l'attitudine fisica alla riassunzione della mansione (visita per ripresa del lavoro). A queste si aggiungono gli accertamenti clinici totalmente a carico del datore di lavoro, che sono resi necessari sulla base di una valutazione del medico che riguarda i rischi presenti in azienda.

L'organo medico, dopo aver effettuato le predette visite, compie una valutazione sullo stato psico-fisico del lavoratore che sfocia in un giudizio che può essere: di piena idoneità, di idoneità parziale o temporale oppure di inidoneità totale o parziale.

Contro il giudizio del medico competente, un lavoratore può sempre presentare un ricorso all'organo di vigilanza competente per territorio, entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio.

Se non ci sono ostacoli, il datore di lavoro si attiene al giudizio del medico competente e adotta le eventuali misure che consentono al lavoratore di svolgere la propria attività con la minor esposizione ai rischi possibile, eventualmente anche destinando il lavoratore ad altre attività e mantenendo lo stesso trattamento economico.

Obblighi generali gravanti sul medico competente

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Va infine precisato che il medico competente è gravato dagli obblighi comuni a tutti i medici ed in particolare:

· obbligo di referto, ai sensi degli articoli 365 C.P. e 334 C.P.P.;

· obbligo di denuncia, ai sensi dell'articolo 139 del D.P.R. 1124/65, delle malattie ricomprese nelle liste delle malattie possibili/probabili di origine lavorativa;

· obbligo, ai sensi dell'articolo 53 del Testo Unico INAIL, di fornire al datore di lavoro la certificazione della malattia professionale, certificazione che poi il datore di lavoro deve inviare all'Istituto assicuratore.

Leggi anche La sorveglianza sanitaria in azienda


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