La legge Sirchia non prevede il divieto di fumo nelle abitazioni private. Solo in caso di immissioni intollerabili si potrà impedire al vicino di fumare sul balcone o in terrazza

di Lucia Izzo - Fumare è un'abitudine diffusa, ma non una di quelle propriamente virtuose, soprattutto a causa dei comprovati danni alla salute che rischiano di provocare sigarette, nicotina e così via. È ritenuto altrettanto dannoso anche il fumo c.d. passivo, ovvero quello respirato involontariamente dai non fumatori che si ritrovano nelle vicinanze di chi invece decide di accendersi una sigaretta o usare altro prodotto del tabacco.


Per questo il nostro legislatore ha ritenuto doveroso intervenire e fornire prescrizioni a tutela della salute, in particolare di quella di coloro che non scelgono consapevolmente di respirare i fumi o si trovano in una situazione di particolare sensibilità (bambini, ammalati, donne in gravidanza).


La legge antifumo in Italia

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Le legge antifumo in Italia è la L. n. 3/2003, nota come legge Sirchia, che ha stabilito il divieto di fumare nei locali chiusi, a eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico, nonché le apposite sale riservate ai fumatori.

Inoltre, recependo la direttiva 2014/40/UE, nel nostro paese il divieto è stato esteso alle pertinenze esterne delle strutture universitarie, ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS

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Il divieto di fumo è stato esteso anche al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza. Di recente, un progetto di riforma del Codice della Strada ha valutato di introdurre nuovi divieti (divieto totale di fumo alla guida).

Fumare in condominio: i divieti

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Anche in Condominio vigono una serie di divieti antifumo, in particolare per quanto riguarda quegli ambienti comuni frequentati non solo dagli altri condomini, ma anche da altre persone (es. portalettere, portiere, addetti alla manutenzione, ecc.): si tratta di aree non equiparabili alle abitazioni private, dove fumare è invece consentito, quali ad esempio esempio androni, pianerottoli, ascensori, scale e ambienti destinati a ospitare le riunioni condominiali.


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Lo stesso Ministro della Salute, nella nota 1505 del 24 gennaio 2005, ha chiarito che il divieto si estende anche a tali zone allo scopo di garantire anche in ambito condominiale la tutela della salute dal fumo passivo.


Sarà l'amministratore di Condominio a occuparsi di vigilare sul rispettare il divieto, esponendo anche nelle zone interessate l'apposita segnaletica antifumo, mentre condomini e frequentatori dello stabile potranno richiamare verbalmente i trasgressori all'osservanza del divieto e, in caso d'inadempienza, segnalare la violazione alle competenti autorità.

Fumo da casa dei vicini: si può vietare?

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Capita spesso che a infastidire sia il comportamento di chi fuma fuori al proprio terrazzo o balcone. Il fumo infatti ha la capacità di propagarsi, complice il vento o la struttura del fabbricato, sino alle abitazioni adiacenti o in prossimità di quella del fumatore, oppure di stagnare per lungo tempo.


In linea generale, è consentito senza alcun divieto fumare all'interno delle proprie abitazioni e in altre aree di proprietà (es. balconi, giardini e terrazze). In caso non si riesca a sopportare l'atteggiamento del vicino, la soluzione migliore è quella di trovare un accordo e risolvere la questione stragiudizialmente, magari inviando un'intimazione ai condomini interessati e, se rimasta senza esito, anche una una formale comunicazione all'amministratore, debitamente sottoscritta, per formalizzare la messa in mora nei confronti del vicino molesto.


L'amministratore, tuttavia, potrà agire come semplice "portavoce" e in veste di paciere, salvo che divieti in tal senso non siano previsti espressamente nel regolamento condominiale (approvato all'unanimità), non potendo altrimenti agire per limitare in alcun modo l'uso dell'altrui proprietà privata.


Spesso, tuttavia, non è affatto semplice giungere a un compromesso e anche agire giudizialmente non potrà essere semplice, in quanto per limitare il comportamento del vicino è necessario che questo rivesta determinate caratteristiche.

Immissioni di fumo vietate

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L'art. 844 c.c., ad esempio, consente sì al proprietario di impedire le immissioni di fumo o le esalazioni derivanti dalla proprietà del vicino, ma solo qualora queste superino "la normale tollerabilità", avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

In pratica, se non è superato il limite della normale tollerabilità, il condomino infastidito dal fumo altrui non riuscirà a ottenere dall'autorità giudiziaria un procedimento atto a vietargli di fumare sul balcone o in terrazza. Per questo, prima di intentare una causa, sarebbe meglio far effettuare a un tecnico delle misurazioni in relazione alle immissioni di fumo che si considerano moleste.

Secondo la giurisprudenza, tale disposizione è certamente applicabile anche negli edifici in condominio nell'ipotesi in cui un condomino, nel godimento della propria unità immobiliare o delle parti comuni, dia luogo ad immissioni moleste o dannose nella proprietà di altri condomini.

Il limite della normale tollerabilità

La normale tollerabilità delle immissioni è un concetto generico, la cui valutazione è rimessa all'autorità giudiziaria che terrà conto della peculiarità dei rapporti condominiali, nonché della destinazione assegnata all'edificio dalle disposizioni urbanistiche o, in mancanza, dai proprietari.

Normalmente il giudice si avvale di accertamenti di natura tecnica, compiuti di regola mediante apposita consulenza d'ufficio con funzione "percipiente", in quanto soltanto un esperto è in grado di accertare l'intensità delle emissioni di vapori o gas, nonché il loro grado di sopportabilità per le persone.

In tale materia è consentito ricorrere alla prova testimoniale soltanto quando essa verta su fatti caduti sotto la diretta percezione sensoriale dei deponenti e non si riveli espressione di giudizi valutativi (cfr. Cass. 1606/2017).

Nella sentenza n. 7875/2009, ad esempio, la Cassazione ha riconosciuto come immissioni moleste di fumo di sigaretta quelle provenienti da un bar posto al piano terra del Condominio, stante gli effetti fastidiosi e insalubri del fumo passivo provocati da un gruppo di individui, seppur limitato.

Vietato gettare mozziconi di sigaretta dal balcone

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Sarà possibile tutelarsi anche nei confronti dei condomini incivili che lanciano mozziconi di sigaretta dal balcone, senza smaltirli in sicurezza, trattandosi di un comportamento che può integrare il reato di "getto pericoloso di cose".


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L'art. 674 c.p. punisce con l'arresto fino a un mese o l'ammenda fino a 206 euro "chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti".



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