Niente risarcimento al volto per chi, contravvenendo alla legge, indossa il casco a scodella quando guida di un motociclo o di un ciclomotore

di Annamaria Villafrate - Sull'uso del casco a scodella si è di recente espressa la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20558/2019 (sotto allegata), che ha confermato le conclusioni del giudice d'appello, che ha negato il risarcimento del danno per le lesioni al volto riportate dal conducente di un motociclo, proprio perché, in violazione della legge, indossava il casco DMG invece di quello previsto per chi guida la moto che protegge l'intero capo.

Occasione per capire che cos'è il casco a scodella, quando e se può essere utilizzato e quali sono le sanzioni previste per chi viola le disposizioni di legge.

Cos'è il casco DMG o a scodella

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Nel gergo tecnico il casco a scodello si chiama DMG. Si chiama a scodella perché in effetti sembra una scodella rovesciata che lascia scoperta la parte bassa, anteriore e posteriore del capo. In pratica copre solo la parte alta del capo. Si differenzia quindi dal casco che devono indossare i motociclisti, che invece copre integralmente il capo, il volto e le orecchie.

Chi può indossare il casco a scodella

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Il casco DMG o a scodella è un dispositivo di sicurezza che non è previsto per essere indossato da chi conduce un ciclomotore, un motociclo o uno scooter anche se di bassa cilindrata. A escludere l'uso di questo casco per i ciclomotori è stato l'art. 28 della legge n. 120 del 29 Luglio 2010. Al contrario, possono indossare il DMG i ciclisti di biciclette normali o con pedalata assistita e chi utilizza i roller blade, lo skateboard, gli hoverboard e attrezzi simili.

Sanzioni per chi indossa il DMG nei casi non consentiti

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Per chi non rispetta le regole sul DMG, e quindi lo indossa anche per condurre veicoli come scooter, motorini e moto, la sanzione varia da un minimo di 74 a un massimo di 299 euro, più la sottrazione di 5 punti dalla patente di guida. Non solo, il conducente è responsabile e quindi soggetto alla sanzione pecuniaria anche se ad indossare il casco a scodella sono minori trasportati.

Cosa dice la Cassazione sul casco a scodella?

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Sul casco a scodella o DMG si è espressa di recente la Corte di Cassazione con ordinanza n. 20558/2019, chiamata a decidere su un ricorso presentato dal conducente di un motociclo a cui è stato negato il risarcimento delle lesioni riportate al volto, a causa di un incidente, perché sarebbero state evitate se avesse indossato un casco regolare.

Nel caso di specie invece il ricorrente indossava un casco cd a scodella, accessorio che non poteva essere utilizzato da diversi anni ormai dai conducenti di motocicli.

Il ricorrente, con il primo motivo del ricorso rilevava come il sinistro si fosse verificato nel lontano 15 maggio 2008, il giudice d'appello quindi "nel ritenere illegale il casco protettivo cd a scodella, cioè con omologazione DGM non avrebbe tenuto conto che tale disposizione era stata introdotta a partire dal 12 ottobre 2010. L'articolo 28 della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di sicurezza stradale, aveva modificato l'articolo 171 del Codice della strada che riguarda l'utilizzo del casco protettivo per i conducenti dei veicoli a due ruote adeguando la normativa italiana ai regolamenti comunitari, prevedendo, al secondo comma, che le modificate disposizioni dell'articolo 171 avrebbero trovato applicazione dal 600 giorno successivo alla entrata in vigore della legge (12 ottobre 2010). Pertanto poiché il sinistro era intervenuto prima di quella data al conducente non avrebbe potuto essere addebitata alcuna responsabilità per l'utilizzo di un casco di protezione comunque legittimo."

La Cassazione però considera infondato detto motivo "perché la legge 29 luglio 2010 n. 120, all'articolo 28, con decorrenza dal 12 ottobre 2010, ha resto illegittimo l'utilizzo del casco con omologazione DGM anche per i ciclomotori, mentre per gli altri veicoli (motocicli) la sospensione delle omologazioni era già intervenuta con D.M. 28 luglio 2000." Considerato che la sentenza impugnata fa sempre riferimento a un motociclo e il ricorrente non ha dedotto "che la vicenda riguardava la circolazione di un ciclomotore, cioè di un veicolo a due ruote di cilindrata non superiore a 50 c.c. e velocità massima di 45 km all'ora". Il ricorso pertanto deve essere rigettato, con conseguente conferma delle conclusioni del Tribunale, che ha negato il risarcimento delle lesioni al volto a causa della violazione relativa al casco DMG.

Scarica pdf Cassazione ordinanza n. 20558-2019

Foto: 123rf.com
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