Avv. Francesco Pandolfi - Un appartenente ai ruoli della Polizia di
Stato impugna il provvedimento con il quale l'amministrazione ha inflitto la sanzione disciplinare della riduzione di 1/30 di stipendio.
Pare, infatti, che questi non abbia rispettato le fasce orarie di reperibilità, risultando assente ad una visita fiscale e non essendosi presentato alla visita ambulatoriale.
Per l'esame della vicenda il ricorrente si rivolge al Tar di Milano, il cui Collegio si esprime con la
sentenza n. 1624/2019 pubblicata il 15.07.19, a lui favorevole.
Vediamo in sintesi come la questione è stata affrontata e portata a soluzione.
La tesi del dipendente
L'interessato rileva che il giorno della visita fiscale non risultava assente per malattia, ma in
aspettativa per infermità.
Situazione che, secondo la ricostruzione difensiva prospettata nel ricorso, determina l'applicazione della diversa disciplina prevista dall'art. 68 D.P.R. n. 3/57, in forza della quale il dipendente deve essere avvisato del giorno e dell'ora della visita di controllo, potendosi far assistere da un medico di sua fiducia (art. 32 D.P.R. 868/57).
La conseguenza che ne ricava è che la visita fiscale per quel giorno non poteva essere effettuata, venendo così a mancare l'elemento presupposto per il rilievo in sede disciplinare.
Il Ministero dell'Interno rispetto al giudizio proposto non ha preso una posizione specifica e chiara a tutela dei propri interessi, ma si è limitato ad una
costituzione nella causa cosiddetta di "mera forma".
Il provvedimento della Questura è basato sul fatto che il ricorrente non ha rispettato le fasce orarie di reperibilità, essendo risultato assente alla visita fiscale; presupposto della contestazione e della sanzione è che egli stesse fruendo di un periodo di congedo straordinario per malattia.
Sennonchè, dagli atti depositati emerge che il dipendente si trovava in
aspettativa per infermità, istituto che di per sè soggiace ad una differente disciplina rispetto al congedo straordinario per malattia.
Pertanto, riqualificando l'istituto e la norma applicabile, il ricorrente era in
aspettativa per infermità e, per conseguenza, doveva essere avvisato della visita.
In questo modo viene dunque meno il presupposto oggettivo dell'illecito disciplinare, basato sulla erronea qualificazione dell'istituto da parte del Ministero, il quale per sbaglio ha ritenuto che il dipendente stesse fruendo di un periodo di congedo straordinario.
In conclusione: il provvedimento viene annullato e il Ministero dell'Interno condannato alle spese di lite.
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