A decorrere dall'1/1/2005, ai sensi di quanto previsto dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, le OO.SS. dovranno mensilmente comunicare, al fine di garantire la continuità del flusso informativo nonché la corretta erogazione delle prestazioni istituzionali, la retribuzione aggiuntiva. Detta retribuzione risulta dalla differenza tra quanto corrisposto per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori in aspettativa e la retribuzione di riferimento per il calcolo della copertura figurativa, di cui all'art. 8 della L. 155/1981. Inoltre, nel confermare la data del 30 settembre di ogni anno quale termine finale per la presentazione della domanda di accredito figurativo e del versamento della contribuzione aggiuntiva, si ribadisce che solo a seguito del provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'INPDAP su quanto dichiarato, l'Organizzazione Sindacale può procedere al versamento della relativa contribuzione a decorrere dal mese di presentazione della predetta domanda.
Inpdap, Prot. 12.7.2006 n° 416
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