Utilizzare il metodo del materassino per non essere disturbati dai pazienti durante il servizio notturno è sequestro di persona e non violenza privata

di Valeria Zeppilli - La responsabilità medica non passa solo per la cd. malasanità e, quindi, si può configurare, in senso astratto, anche con riferimento a vicende che non sono strettamente connesse con errori commessi dai sanitari nell'esercizio della propria professione.

Vi sono infatti molteplici altre ipotesi in cui un esercente la professione sanitaria può essere chiamato a rispondere in giudizio per i comportamenti tenuti tra i corridoi degli ospedali.

La sentenza numero 32803/2019 della Corte di cassazione (qui sotto allegata) ci racconta, ad esempio, una vicenda molto triste ma relativa a un comportamento che purtroppo, almeno dove è stato poi denunciato, risultava molto frequente: quello denominato "metodo del materassino".

Cos'è il metodo del materassino

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Si tratta, in sostanza, della pratica di alcuni sanitari consistente nel porre un materassino contro la porta di ingresso della stanza dei pazienti, in maniera tale da impedirne l'uscita e, così, non essere disturbati durante il servizio notturno.

Il metodo del materassino è sequestro di persona

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Tale comportamento, per i giudici della Corte di cassazione, è tale da integrare un'ipotesi di sequestro di persona, e non di violenza privata, come richiesto nel caso di specie dall'imputato.

Ostacolando la libertà di movimento dei pazienti, la tecnica del materassino assume infatti la connotazione tipica del sequestro.

Differenza tra sequestro di persona e violenza privata

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Del resto, la violenza privata

e il sequestro di persona hanno in comune l'elemento materiale della costrizione, ma mentre nella prima viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, nella seconda ad essere lesa è la libertà di movimento.

Nel caso di specie, il metodo del materassino aveva ostacolato proprio i movimenti dei pazienti e quindi il medico è ora chiamato a rispondere del reato di cui all'articolo 605 del codice penale.

Scarica pdf sentenza Cassazione numero 32803/2019
Valeria Zeppilli

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