Per la Corte sia l'sms che l'email rientrano nell'ambito dell'art. 2712 c.c. e formano piena prova salvo ne venga contestata la conformità

di Lucia Izzo - Gli "short message service" e i messaggi di posta elettronica rientrano nelle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e dunque formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.


Per il disconoscimento, tuttavia, non è sufficiente una generica contestazione, ma sono necessari elementi chiari, circostanziati ed espliciti che dimostrino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.


Lo si legge nella sentenza n. 19155/2019 (qui sotto allegati) con cui la prima sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un padre separato nei cui confronti era stato emesso un decreto ingiuntivo relativamente alle somme sostenute dalla ex, madre del bambino, per le rette dell'asilo nido.


Il caso

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In particolare, i giudici d'appello, nel rigettare la sua opposizione al decreto ingiuntivo, rilevavano come dagli "sms" prodotti dalla madre del bambino e a lei inviati dall'ex, emergeva l'adesione di quest'ultimo all'iscrizione del minore all'asilo nido e all'accollo da parte del padre della metà della retta dovuta, accordo comunque rispondente all'interesse del figlio.

In Cassazione, il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia sbagliato a riconoscere efficacia probatoria, quale scrittura privata, ai tre messaggi telefonici riprodotti meccanicamente, attribuendoli a lui erroneamente quale presunto autore, pur essendo privi di sottoscrizione e del numero di cellulare del soggetto che li aveva inviati e del soggetto che li aveva ricevuti.

Al massimo, tali "produzioni" avrebbero avuto, a detta della difesa, efficacia meramente indiziaria, in presenza di contestazione della parte contro cui era stata prodotta, con conseguente erronea valutazione del contenuto degli stessi messaggi.

Il valore probatorio di SMS ed email

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Respingendo tale assunto, la Cassazione rammenta come di recente (cfr. Cass., sent. n 5141/2019) la giurisprudenza abbia ribadito che lo "short message service" (SMS) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell'art. 2712 del codice civile. Di conseguenza, si ritiene che l'SMS formi piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime.

Gli Ermellini (cfr. sent. n. 11606/2018) sono giunti alla medesima conclusione anche relativamente all'efficacia probatoria dell'email, ritenendo che il messaggio di posta elettronica costituisca un documento elettronico contenente la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 del codice civile.

Il disconoscimento della conformità

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Tuttavia, precisa la Corte, l'eventuale disconoscimento della conformità ai fatti o alle cose rappresentate nel documento non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 2.

Nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, mentre nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. 3122/2015).


Sempre in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., rammenta la Corte, il disconoscimento idoneo a fare perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.

SMS: insufficiente una generica contestazione del documento

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Nel caso in esame, il Tribunale ha dato rilievo al contenuto di tre SMS (la cui trascrizione era stata prodotta dalla madre del piccolo in sede di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), ritenuti di chiaro tenore (soprattutto il primo) in ordine all'impegno del padre di accollarsi la metà delle spese relative alla retta dell'asilo-nido.

In particolare, il giudice a quo ha evidenziato come l'opponente, comparso personalmente all'udienza di prima comparizione, non aveva contestato l'invio e il contenuto di tali messaggi, né aveva rilevato alcunché, se non tardivamente ed inammissibilmente con la comparsa conclusionale.

In Cassazione, il ricorrente assume di aver comunque "contestato" l'unica produzione avversaria, tuttavia, secondo gli Ermellini, non era sufficiente una generica contestazione del documento, atteso che il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali, anche di documenti informatici aventi efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2712 c.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta. Il ricorso va dunque rigettato.

Scarica pdf Cass., I civ., ord. n. 19155/2019

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