Gli Ermellini tornano sul patto commissorio ribadendo i principi generali e la nullità per violazione del divieto ex art. 2744 c.c.

di Redazione - Ogni qualvolta la vendita con patto di riscatto o di retrovendita, stipulata fra il debitore ed il creditore, risponda all'intento delle parti di costituire una garanzia, con l'attribuzione irrevocabile del bene al creditore solo in caso di inadempienza del debitore, il contratto è nullo anche quando implichi un trasferimento effettivo della proprietà (con condizione risolutiva), atteso che, pur non integrando direttamente il patto commissorio, previsto e vietato dall'art. 2744 c.c., configura un mezzo per eludere tale norma imperativa, e, quindi, esprime una causa illecita, che rende applicabile all'intero contratto la sanzione dell'art. 1344 c.c.

La vicenda

E' quanto si legge nella recente sentenza n. 18680/2019, attraverso la quale la seconda sezione civile della Cassazione ha ribadito i principi generali in materia di patto commissorio, dichiarando fondato il ricorso di due parti che chiedevano accertarsi e dichiararsi la nullità ex art. 2744 c.c. del contratto di compravendita riguardante un immobile venduto ad una società, poiché l'operazione complessivamente delineata integrava una ipotesi di patto commissorio vietato. Gli attori perdevano in entrambi i gradi di merito, ma la S.C. dà loro ragione.

Patto commissorio radicalmente nullo

Gli Ermellini, ritenendo il ricorso fondato, colgono l'occasione per ribadire l'orientamento ormai consolidato, secondo il quale è "radicalmente nullo il patto commissorio anche nelle alienazioni fiduciarie in cui si conviene che il bene rimane definitivamente nella disponibilità del creditore a seguito di inadempimento della obbligazione garantita" (cfr. Cass. n. 4514/2018; n. 8957/29014; n. 16953/2008; n. 9900/2001; n. 1567/1996; n. 2126/1991).

Insomma, pure se sia previsto il trasferimento effettivo del bene, "ciò non toglie - sottolineano da piazza Cavour - che la vendita, se stipulata per una causa di garanzia, è ugualmente nulla, perché con riferimento al divieto del patto commissorio qualunque negozio, anche se astrattamente lecito è colpito da nullità, perché in frode alla legge, quando le parti abbiano voluto conseguire i risultati proibiti dall'art. 2744 c.c." (Cass. n. 7890/1994).

In questo caso, il trasferimento del denaro, da parte del compratore, "non costituisce pagamento del prezzo, ma esecuzione di un mutuo ed il trasferimento del bene serve solo per costituire una garanzia capace di evolversi a seconda che il debitore adempia e non adempia l'obbligo di restituire le somme ricevute" (Cass. n. 2725/2007).

Per cui, non essendosi la corte di merito attenuta a tali principi, la sentenza va cassata. Parola al giudice del rinvio.

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