Patto commissorio

Il patto commissorio è un accordo (o una clausola) vietata dall'art. 2744 c.c., con cui si stabilisce che, se il debitore non adempie alla scadenza, il bene in garanzia passa nella proprietà del creditore senza che rilevi il diverso valore del bene e del credito

Cos'è il patto commissorio

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Il patto commissorio è un accordo vietato dal codice civile, con cui le parti convengono che, in caso di mancato pagamento di un credito entro un dato termine, la proprietà del bene dato in garanzia con ipoteca o pegno, passi in proprietà al creditore. Il debitore, in virtù di questo patto, rinuncia a un bene di sua proprietà in caso di inadempimento.

Natura giuridica

Il patto commissorio ha la natura giuridica di un negozio traslativo subordinato alla condizione sospensiva dell'inadempimento. L'effetto solutorio si realizza con il trasferimento del diritto di proprietà in capo al creditore, nel momento in cui il debitore non paga il proprio debito nel termine stabilito. 

Come funziona il patto commissorio

Dal punto di vista squisitamente pratico il patto commissorio può consistere in una clausola contrattuale o in un accordo autonomo accessorio ad un altro contratto. 

La sua previsione serve per garantire il creditore in caso di mancato adempimento del debitore. Il verificarsi di tale inadempimento comporta in particolare l'acquisizione della proprietà del bene dato in garanzia dal debitore, in favore del creditore, al suo valore attuale, senza che rilevi che lo stesso sia inferiore o superiore al valore del credito. Poiché il bene viene acquisito dal creditore solo alla scadenza del debito, se questo non è pagato, il patto commissorio produce i suoi effetti sotto la condizione sospensiva dell'inadempimento del debitore. 

Patto commissorio e patto marciano

Il patto commissorio deve essere distinto dal patto marciano, che consiste in un accordo lecito tra creditore e debitore, in virtù del quale, se il debitore non adempie alla propria obbligazione, il bene dato in pegno o in ipoteca diventa di proprietà del creditore, con l'impegno però da parte di quest'ultimo di versare al debitore la differenza di valore tra l'importo del credito e il valore effettivo del bene acquisito.

La differenza che emerge tra i due patti e che rende lecito il patto marciano e vietato il patto commissorio è proprio quest'ultimo aspetto, ossia che il rapporto creditore e debitore viene bilanciato dall'impegno del primo di riconoscere al secondo  la differenza di valore tra il bene di cui acquisisce la proprietà e il valore del credito. 

Leggi Patto commissorio e patto marciano: due figure a confronto

Datio in solutum

Dal patto commissorio si distingue anche la datio in solutum, che può comportare anche il trasferimento di diritti reali su beni mobili ed immobili. Esso però si distingue dal patto commissorio perché l’effetto traslativo è voluto dal debitore in base a una libera scelta, per liberarsi da un vincolo obbligatorio pregresso. 

Divieto di patto commissorio

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Il patto commissorio, come anticipato, è vietato. Il divieto risale all'epoca di Costantino. Il codice del 1865 ha previsto il divieto solo in caso di pegno e anticresi. Il codice civile del 1942 ha esteso il divieto all'ipoteca. 

Perché il patto commissorio è vietato

La ratio del divieto è diversamente ricondotta dalla dottrina all'esigenza di tutelare la posizione del debitore contro un accordo nettamente sbilanciato, alla necessità di rispettare la par condicio creditorum senza creare cause di prelazione non previste dall'ordinamento, all'applicazione del principio costituzionale di solidarietà, ovvero al mancato riconoscimento di forme convenzionali di soddisfacimento delle obbligazioni contrarie all'ordine pubblico economico. 

Il divieto del patto commissorio sancito dall'art. 2744 c.c., con la conseguente sanzione di nullità radicale, per la giurisprudenza consolidata (cfr. da ultimo Cass. n. 6271/2022), si estende a qualsiasi negozio, "ancorché di per sé astrattamente lecito, allorché esso venga impiegato per conseguire il fine concreto, riprovato dall'ordinamento, della illecita coercizione del debitore, costringendolo al trasferimento di un bene a scopo di garanzia nella ipotesi di mancato adempimento di una obbligazione assunta.�? 

Deroghe al divieto: contratti di garanzia finanziaria

Il patto commissorio è ammesso specificamente dall'art. 6 del Dlgs. n. 170/2004, che ha dato attuazione alla direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria.

Il comma 2 di questo articolo dispone infatti che “Ai contratti di garanzia finanziaria che prevedono  il trasferimento della proprietà con funzione di garanzia, compresi i contratti di pronti contro termine, non si applica l'articolo 2744 del codice civile.�? 

Alienazioni in garanzia

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Le alienazioni in garanzia, dissimulando un patto commissorio, possono risultare illecite.

Il criterio che consente di ritenete le alienazioni in garanzia lecite e di non confonderle quindi con un patto commissorio mascherato è il momento in cui si ha il trasferimento del bene al venditore:

- se il trasferimento è immediato allora si ha un'alienazione lecita a scopo di garanzia;

- se il trasferimento è condizionato sospensivamente al mancato adempimento del debitore nel termine pattuito allora si ha un patto commissorio vietato. 

Un orientamento giurisprudenziale piuttosto recente ritiene però che a distinguere una vendita in garanzia lecita da un patto commissorio è l'intento delle parti di costituire una garanzia reale in funzione di un mutuo, tramite una vendita con patto di riscatto o di retrovendita. Vendite che risultano nulle se stipulate per una causa di garanzia, anziché per una causa di scambio, perché nel primo caso il pagamento esegue un mutuo e il trasferimento dell'immobile è finalizzato solo a costituire una posizione di garanzia provvisoria. 

Contratto di sale and lease back

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Un altro contratto in grado di nascondere il patto commissorio è il sale and lease back con il quale un'impresa vende i suoi beni a un imprenditore che ne acquista la proprietà, pagando un certo importo. La società venditrice paga quindi all'imprenditore canoni di leasing periodici con la facoltà di riacquistare i beni venduti, corrispondendo al termine pattuito il prezzo di riscatto.

Qualora la garanzia rappresenti l'unico scopo dell'operazione, il contratto è nullo perché nasconde in realtà un patto commissorio vietato.

Patto commissorio codice civile

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Il patto commissorio è espressamente vietato e considerato nullo da due norme del codice civile. Si tratta  in particolare dell'art. 2744 del codice civile, (oltre che dall'art. 1963 c.c. in relazione all'anticresi). Analizziamoli separatamente. 

Patto commissorio art. 2744 c.c.

L'art. 2744 c.c. dispone nello specifico che: “È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno.�? 

La giurisprudenza ha interpretato in modo estensivo il contenuto dell'art. 2744 c.c., riconoscendo che il divieto del patto commissorio non si limita ai soli casi di ipoteca e pegno. Esso è applicabile ad ogni ipotesi in cui le parti hanno stretto un patto che realizza in concreto il risultato vietato dalla norma, vale a dire il passaggio di proprietà al creditore in caso di mancato pagamento. 

Patto commissorio art. 1963 c.c.

Analogo divieto è posto (in tema di anticresi) dall'art. 1963 c.c. secondo cui "è nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con cui si conviene che la proprietà dell'immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito". 

La nullità del patto commissorio

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La violazione del divieto di patto commissorio è sanzionata con la nullità che, per una parte della dottrina è totale (anche ai sensi dell'art. 1419 c. 1 c.c.), se dall'intenzione dei contraenti emerge che il contratto non sarebbe stato concluso senza il patto vietato.

Per altra parte della dottrina, la nullità sarebbe invece soltanto parziale ai sensi dell'art. 1419 c. 2 c.c., di talchè il patto vietato andrebbe considerato come non apposto ovvero sostituito in via automatica dalla norma imperativa che vieta il soddisfacimento dei propri diritti in autotutela. 

La giurisprudenza sul patto commissorio

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La giurisprudenza di legittimità è intervenuta più volte in materia di patto commissorio, affermando, ad esempio, che il relativo divieto di patto è riferibile ad ogni negozio, pur astrattamente previsto e consentito dall'ordinamento, che abbia l'effetto pratico di sottomettere il debitore alla pretesa del creditore il quale, in caso di mancato pagamento del debito, illecitamente consegue il diritto di proprietà su di un bene del debitore (cfr. tra le altre Cass. civ., sentenza 12.10.2011, n. 20956; n. 1075/2016; n. 6271/2022). 

In particolare, in caso di operazioni complesse, i singoli atti devono essere valutati alla luce del loro potenziale collegamento funzionale e, a tal fine, deve essere apprezzata ogni circostanza di fatto relativa agli atti compiuti, non ultimo il risultato concreto (la funzione) che, al di là delle clausole negoziali ambigue o non vincolanti, l'operazione negoziale nel suo complesso risultava idonea a produrre ed ha in concreto prodotto (cfr. Cass. civ., sentenza 10.03.2011, n. 5740).  

Inoltre, "ogni qualvolta la vendita con patto di riscatto o di retrovendita, stipulata fra il debitore ed il creditore, risponda all'intento delle parti di costituire una garanzia, con l'attribuzione irrevocabile del bene al creditore solo in caso di inadempienza del debitore, il contratto è nullo anche quando implichi un trasferimento effettivo della proprietà (con condizione risolutiva), atteso che, pur non integrando direttamente il patto commissorio, previsto e vietato dall'art. 2744 c.c., configura un mezzo per eludere tale norma imperativa, e, quindi, esprime una causa illecita, che rende applicabile all'intero contratto la sanzione dell'art. 1344 c.c." (cfr. Cass. n. 18680/2019). 


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Data aggiornamento: 30 marzo 2022