Domande online e nuovi importi. Ecco tutte le novità per gli assegni al nucleo familiare operative da oggi 1° luglio 2019

di Lucia Izzo - Da oggi 1° luglio 2019 sarà possibile nuovamente fare domanda per beneficiare dei c.d. Assegni al nucleo familiare (ANF) per il periodo dal 1° luglio di quest'anno fino al 30 giugno 2020. Appare importante, tuttavia, rammentare che, dallo scorso 1° aprile, il modello cartaceo per presentare domanda per gli assegni familiari è andato definitivamente in pensione.


Assegni nucleo familiare: la domanda si presenta online

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L'INPS ha infatti chiarito che, a decorrere da tale data, le domande fino ad allora presentare dal lavoratore interessato al proprio datore di lavoro, tramite il modello "ANF/DIP" (SR16), sarebbero dovute essere inoltrate esclusivamente all'INPS in via telematica al fine di garantire all'utenza il corretto calcolo dell'importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.


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In particolare, la nuova modalità di presentazione della domanda si rivolge ai lavoratori dipendenti di aziende attive nel settore privato (non agricolo). Fanno eccezione i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato agricolo a tempo indeterminato (OTI). Costoro potranno continuare a presentare la domanda di Assegno per il Nucleo Familiare al datore di lavoro con il modello ANF/DIP (SR16) cartaceo.

ANF: i nuovi importi dal 1° luglio 2019

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L'Assegno per il Nucleo Familiare, si rammenta, è una prestazione economica erogata dall'INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi.

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Il riconoscimento e la determinazione dell'importo dell'assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso.

La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare. Sono previsti, inoltre, importi e fasce reddituali più favorevoli per alcune tipologie di nuclei (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).

Gli importi sono pubblicati annualmente dall'INPS in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell'anno seguente. Per quest'anno, l'Istituto ha provveduto alla determinazione dei nuovi livelli reddituali relativi alla corresponsione degli assegni familiari con la Circolare n. 66/2019.

In particolare, essendo la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolata dall'ISTAT tra l'anno 2017 e l'anno 2018 pari a +1,1%, l'INPS ha rivalutato gli importi con il predetto indice per il periodo tra il 1° luglio e il 30 giugno 2020.

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Si rammenta che a venire considerati sono i redditi prodotti nell'anno solare precedente al 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

ANF domanda anche tramite patronati

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I lavoratori che, dopo il mese di giugno, vorranno continuare a percepire gli assegni familiari o vorranno fare domanda per la prima volta, saranno dunque tenuti a presentare apposita istanza che avrà validità 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020. L'istanza, si rammenta, dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica secondo le modalità precisate dall'INPS.

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Nel dettaglio, la domanda si potrà presentare:

- via WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;

- tramite Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN. Non sono previsti, ha chiarito l'Istituto. altri intermediari autorizzati.

Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti è necessario inoltrare anche la domanda di Autorizzazione ANF all'Istituto che dovrà essere presentata attraverso la procedura telematica, corredata della prevista documentazione, nei seguenti casi:

- nel caso in cui venga richiesta l'inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, figli di separati o divorziati, sciolti da unioni civili, figli naturali, familiari residenti all'estero, etc.);

nei casi di possibile duplicazione del pagamento (figli di genitori separati/divorziati o sciolti da unione civile, figli naturali, etc.);

- per applicare l'aumento dei livelli reddituali (familiari minorenni con difficoltà a compiere le funzioni proprie della loro età o maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a svolgere proficuo lavoro).


Vedi anche:
- Gli assegni familiari (guida legale)
- Assegni familiari arretrati

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