La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 14526 del 2006) ha riconfermato il principio in base al quale, alla stregua della nuova disciplina della fusione societaria e degli effetti che ad essa conseguono, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 2504 bis c.c. (nella versione introdotta dal d. lgs. n. 6 del 2003), l'intervento della fusione tra società nel corso dello svolgimento di un processo in cui è parte una delle società fuse non comporta (contrariamente a quanto previsto in precedenza) l'interruzione del giudizio, poiché la stessa fusione, quando avvenga per incorporazione, non implica l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nel caso di fusione paritaria, bensì attua l'unificazione per integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione.
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