Anche se il giudice ha accertato l'illegittimità di un licenziamento, non può disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro se, medio tempore, è totalmente cessata l'attività aziendale. In tal caso il Giudice può solo accogliere la domanda di risarcimento danni con riferimento al periodo compreso tra la datra del licenziamento e quello della cessazione dell'attività che costituisce una sopravvenuta causa di risoluzione del rapporto. E' quanto ha stabilito la sezione Lavoro della Corte di Cassazione, (Sentenza n. 19000/2010) precisando che, tuttavia, ricorrendone i presuposti, si può procedere alla reintegrazione nel posto nel caso in cui vi è stata una incorporazione della società datrice di lavoro in altro soggetto societario.
Quando c'è una fusione di società, spiega la Corte, mediante incorporazione (artt. 2501 e 2504 bis ss. c.c.), non sempre si determina l'estinzione della società incorporata, né si crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria.
Come si legge in sentenza "nell'ipotesi di incorporazione di società ricorre la fattispecie del trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., tutte le volte in cui l'intera impresa, o un ramo di essa, viene trasferita ad altro soggetto (cessionario) in presenza delle condizioni ampiamente esaminate dalla più recente giurisprudenza di legittimità, anche sulla base della normativa comunitaria".
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