Sette elenchi professionali specifici che riguardano: archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali

di Gabriella Lax - Pubblicato in Gazzetta il decreto del Miur (in allegato) che istituisce presso il Mibac gli elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire interventi su beni culturali.

Professioni culturali, l'elenco

Si tratta del decreto del 20 maggio scorso, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n 124 il 29 maggio dal titolo "Procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110". In particolare, il decreto stabilisce modalità e requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali, storici dell'arte. Nonché le modalità per la tenuta degli stessi elenchi nazionali in collaborazione con le associazioni professionali.

Ancora, per la costituzione degli elenchi i profili professionali di riferimento sono indicati negli allegati da 1 a 7 (che saranno disponibili a breve sul sito del MIUR, mentre non ci sono, almeno attualmente, in Gazzetta Ufficiale). Ciascuno dei profili professionali in relazione a quanto stabilito dall'accordo sottoscritto in Conferenza Stato-regioni il 20 dicembre 2012 sulla "Referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), adottato con raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008", è articolato nelle fasce I, II e III corrispondenti, rispettivamente, agli EQF 8, 7 e 6. 4. Negli allegati vengono indicati anche i requisiti per l'iscrizione a ciascuna fascia di ciascun profilo professionale.

I requisiti indicati come transitori devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando di cui all'art. 2 concernente il profilo di interesse. La Direzione generale educazione e ricerca del Ministero pubblica, sul sito internet istituzionale del Ministero, i bandi permanenti per l'iscrizione all'elenco di ciascuno dei profili di cui agli allegati da 1 a 7 entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.

Professioni culturali: i requisiti per l'iscrizione

Possono chiedere l'iscrizione agli elenchi cittadini italiani e stranieri maggiorenni ed in possesso dei titoli di studio e dell'esperienza professionale previsti per il profilo e la fascia d'interesse.

La domanda può altresì essere presentata da professionisti in possesso di altri titoli di studio equipollenti o equiparati ex lege in base all'ordinamento previgente rispetto al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, o equiparati in base al decreto interministeriale 9 luglio 2009, recante: equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, o al decreto interministeriale 9 luglio 2009, recante: equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

Inoltre, il decreto disciplina il riconoscimento dei titoli e dell'esperienza professionale conseguiti all'estero; la verifica dei titoli e costituzione degli elenchi; la Commissione di verifica; la gestione degli elenchi, consultabilità e tenuta; la commissione consultiva.

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