La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 14977/2006) ha stabilito che deve essere risarcito il danno (alutato in re ipsa) da protesto che, sollevato in maniera illegittima, venga riconosciuto lesivo dei diritti della persona. I Giudici del Palazzaccio, in particolare, hanno precisato che il protesto cambiario "conferendo pubblicità ipso facto all'insolvenza del debitore, non è destinato ad assumere rilevanza soltanto in un'ottica commerciale-imprenditoriale, ma si risolve in una più complessa vicenda, di indubitabile discredito, tanto personale quanto patrimoniale, così che, ove illegittimamente sollevato ed ove privo di una conseguente, efficace rettifica, esso deve ritenersi del tutto idoneo a provocare un danno patrimoniale anche sotto il profilo della lesione dell'onore e della reputazione del protestato come persona, al di là ed a prescindere dai suoi eventuali interessi commerciali, onde, qualora l'illegittimo protesto venga riconosciuto lesivo di diritti della persona, come quelli sopraindicati, il danno, da ritenersi in re ipsa, andrà senz'altro risarcito, non incombendo sul danneggiato l'onere di fornire la prova della sua esistenza (Cass., 11103/1998) ed essendo, quindi, il medesimo danneggiato legittimato ad invocare in proprio favore l'uso, da parte del giudice, del relativo potere di liquidazione equitativa".
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