La Cassazione ribadisce che per agire contro il cliente per il recupero degli onorari è necessario in primis rinunciare al mandato o si rischia un illecito deontologico

di Lucia Izzo - L'avvocato che decide di agire in giudizio contro il proprio cliente per il recupero degli onorari dovrà prima di tutto rinunciare al mandato. In caso contrario rischia di incorrere nell'illecito deontologico previsto dall'art. 34 NCDF (in precedenza, art. 46 del codice deontologico).

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 11933/2019 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un avvocato a cui il CNF aveva confermato la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per due mesi inflitta dal COA.

Il caso

Il professionista era stato riconosciuto responsabile di violazione dell'art. 46 del codice deontologico forense vigente ratione temporis (a mente del quale "l'avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato"), disposizione ora confluita nell'art. 34 NCDF a norma del quale "l'avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti"


Nel dettaglio, l'avvocato aveva intrapreso una procedura di pignoramento presso terzi a carico del proprio assistito, per il recupero di un proprio compenso professionale, senza avere previamente rinunciato al mandato in una causa giunta al grado d'appello e ancora pendente.


Il ricorrente ribadisce innanzi agli Ermellini che vi era persistenza del suo mandato defensionale in quanto era stato espressamente autorizzato a proseguire nella difesa dalla consorte dell'assistito (a sua volta coassistita).

Avvocato sospeso se agisce contro il cliente senza rinunciare al mandato

Tuttavia, per i giudici il motivo di impugnazione si prospetta infondato essendo la persistenza del mandato defensionale irrilevante ai fini della presupposta riferibilità delle condotte oggetto di incolpazione indifferentemente ai due coassistiti e quindi anche al marito della signora, cliente nei cui confronti l'avvocato aveva comunque avviato procedure di recupero senza previa rinuncia al mandato.


Correttamente, inoltre, in sede di merito è stata rilevata l'insussistenza di prova sulla collocazione temporale della spedizione della rinuncia che l'avvocato ritiene di aver effettuato. La relativa comunicazione, infatti, integra una mera riserva di rinuncia in caso di mancato pagamento, con rimessione al condifensore della decisione se proseguire o meno nel mandato. Anzi, essendo questa stata seguita da altre comunicazioni di attività evidentemente incompatibili con la predicata rinuncia, ciò non fa venir meno la responsabilità dell'avvocato.


Viene inoltre condivisa la valutazione in punto di gravità della condotta in considerazione delle modalità di questa (tra cui l'avvio della procedura esecutiva subito dopo il deposito della favorevole sentenza di appello e prima ancora di avvertire il cliente) e della carica di componente del COA rivestita dall'incolpato, cui si sarebbe invece richiesto il massimo rigore nel rispetto delle regole deontologiche e di evitare atteggiamenti atti a recare disdoro all'istituzione rappresentata.

Scarica pdf Cass., SS. UU., sent. 11933/2019

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: