L'indennità integrativa speciale sulla pensione di inabilità deve essere corrisposta per intero (ai sensi dell'art. 2 della legge n. 324/1959 e art. 2, c. 20 della legge 335/1995) e quindi “separata” dalla quota pensione quando il procedimento relativo al riconoscimento della inabilità sia iniziato prima del 1.1.1995. (Giovanni Dami)
LaPrevidenza.it, 13/07/2006
Corte dei Conti Toscana, Sentenza 27.12.2005 n° 827
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