di Lucia Izzo - Sospese le visite tra il genitore e il figlio adolescente, affidato e collocato presso l'ex, che ha rifiutato di avere con lui ogni rapporto. Appare corretta la decisione del giudice che, anziché imporre rapporti affettivi per loro natura incoercibili, decide di favorire attraverso i servizi sociali una normalizzazione dei rapporti tra genitore e figlio.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell'ordinanza n. 11170/2019 (qui sotto allegata) così respingendo il ricorso di un padre che aveva chiesto al giudice di regolare il diritto di visita con la figlia sedicenne affidata e collocata presso la madre.
La vicenda
La Corte territoriale aveva disposto l'affido esclusivo della minore alla madre e aveva dato atto che la stessa, ormai sedicenne, nel corso dell'espletata CTU si era ripetutamente espressa nel senso di non voler intrattenere un rapporto continuativo con il padre.
Pertanto, il giudice a quo aveva confermato la decisione di sospendere le visite padre e figlia, demandando ai servizi sociali il compito di monitorare la situazione e favorire la ripresa dei rapporti con il genitore.
Niente diritto di visita se l'adolescente rifiuta di vedere il genitore
L'orientamento non coercitivo della Corte di Appello, spiegano gli Ermellini nell'ordinanza, appare correttamente motivato dall'esigenza di non imporre rapporti affettivi per loro natura incoercibili. Al più, è corretta, invece, la decisione di favorire attraverso i servizi sociali una normalizzazione dei rapporti padre-figlia.
Nulla di fatto anche per l'istanza dell'uomo tesa a rivedere l'importo del mantenimento dovuto alla ragazza: la sentenza impugnata ha congruamente motivato il rifiuto della riduzione dell'assegno di mantenimento, che può essere disposta solo in presenza di circostanze nuove ed imprevedibili rispetto alla data di conclusione del giudizio di merito che nella specie risultano assenti.
Infatti tutte le circostanze che l'uomo ha evidenziato, erano già emerse nei precedenti gradi di giudizio e risultavano essere già state prese in considerazione dal giudice di merito e pertanto correttamente la Corte di Appello ha confermato la pronuncia considerato che non sussistono fatti che non fossero già preesistenti.
Scarica pdf Cass., I civ., ord. 11170/2019• Foto: 123rf.com