Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 12543/2006) hanno stabilito che il praticante avvocato che è stato cancellato dall'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio continua a essere assoggettato al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine e ciò fino a quando non intervenga il provvedimento di cancellazione dal registro dei praticanti. I Giudici di Piazza Cavour in particolare hanno precisato che ?nella categoria dei praticanti avvocati risulta introdotta la distinzione fra praticanti non ammessi e praticanti ammessi ad esercitare, per un tempo determinato, il patrocinio, per cui il venir meno del riconosciuto jus postulandi non comporta anche il venir meno dello status stesso di praticante e dell'interesse del soggetto a continuare ad essere iscritto nel registro speciale ?ai fini dello svolgimento della pratica con esclusione del patrocinio stesso' (articolo 14, comma 4, Rd 37/1934), con la conseguenza ulteriore che, sino a quando non intervenga il provvedimento di cancellazione dal registro dei praticanti, il praticante continua ad essere assoggettato al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine?.
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