La Cassazione esclude la responsabilità del condominio per infiltrazioni d'acqua dall'appartamento sovrastante, posto che le stesse derivano da diramazione presentate nella proprietà del singolo condomino

Avv. Emanuela Foligno - Con l'interessante pronunzia n. 27248/2018, la Suprema Corte ha escluso la responsabilità del condominio nel caso in cui le infiltrazioni derivino da diramazione presente nell'appartamento del singolo condomino.

La vicenda

La vicenda scaturisce dalla richiesta di risarcimento per infiltrazioni avanzata dai proprietari dell'appartamento danneggiato nei confronti del proprietario dell'appartamento sovrastante che respingeva ogni addebito e chiamava in causa il Condominio.

I Giudici territoriali condannavano il Condominio al ristoro dei danni patiti dai proprietari dell'appartamento danneggiato in quanto consideravano che la diramazione della tubazione presente nell'appartamento chiamato in causa fosse oggetto di custodia ex art. 2051 c.c. del Condominio e non del singolo condomino.

Il Condominio ricorre in Cassazione dolendosi di violazione e falsa interpretazione degli artt. 1117 e 2051 c.c. per errata applicazione del criterio distintivo tra la proprietà

esclusiva e la proprietà comune non fondato sulla ubicazione delle tubature, ma sulla destinazione. Considerava, inoltre, che le infiltrazioni derivavano dalla rottura della chiave di stacco dell'acqua posta nel locale cucina dell'appartamento superiore e pertanto le conclusioni della Corte territoriale, che condannava appunto il Condominio, non potevano essere considerata corrette.

Gli Ermellini ritengono il ricorso fondato, nonostante l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale conforme alla decisione resa dalla Corte d'Appello.

Infiltrazioni d'acqua in condominio: chi paga?

Nelle motivazioni viene specificato che è indiscutibile che la fonte del danno ingiusto sia da rinvenire nella rottura della chiave di stacco dell'acqua, posta nel locale cucina dell'appartamento superiore, ma viene ritenuto più congruo l'altro orientamento giurisprudenziale che predilige il criterio di riparto fondato sulla ubicazione delle condutture, piuttosto che sulla mera destinazione.

In definitiva viene chiarito che per l'individuazione degli impianti l'utilizzo di cui all'art. 1117 c.c. deve essere letto e interpretato in combinato disposto con l'art. 2051 c.c.

La responsabilità per custodia è "una forma di responsabilità che ha fondamento giuridico nella circostanza che il soggetto chiamato a rispondere si trovi in una relazione particolarmente qualificata con la cosa, intesa come rapporto di fatto o relazione fisica implicante la effettiva disponibilità" (Cass. 19045/2010).

Alla luce di ciò i Supremi Giudici aderiscono all'orientamento per cui "la presunzione di condominio dell'impianto idrico di un immobile in condominio non può estendersi a quella parte dell'impianto stesso, ricompresa nell'ambito dell'appartamento dei singoli condomini, cioè nella proprietà esclusiva di questi, e di conseguenza nemmeno le diramazioni che, innestandosi nel tratto di proprietà esclusiva, anche se questo sia allacciato a quello comune, servono ad addurre acqua agli altri condomini" (Cass. 2043/1963).


Avv. Emanuela Foligno - Milano - studiolegale.foligno@virgilio.it

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