Per la Cassazione, l'agevolazione ICI prima casa può essere concessa per più unità immobiliari, anche se iscritte separatamente al catasto. Ciò che conta è la destinazione

di Annamaria Villafrate - L'ordinanza n. 9078/2019 (sotto allegata) della Cassazione sancisce un importante principio. Per beneficiare dell'agevolazione ICI per la prima casa, non rileva il contemporaneo utilizzo di più unità immobiliari, anche se iscritte autonomamente al catasto. Ciò che conta è che le stesse siano effettivamente e complessivamente utilizzate come abitazione principale.

La vicenda processuale

Un contribuente impugna il silenzio-rifiuto avverso l'istanza di rimborso ICI 2007 poiché, visto che il Comune non ha risposto nei termini di legge, si è formato il silenzio-rifiuto. La CTP però respinge il ricorso. Per il contribuente, poiché gli immobili sono materialmente uniti, devono considerarsi ai fini ICI come unica abitazione e godere così dell'aliquota agevolata, senza che rilevi l'accatastamento separato delle unità che la compongono. La CTR però respinge l'appello del contribuente, perché i due immobili sono sempre stati separati fino alla morte della madre (2009) e solo nel 2010 è stata effettuata la fusione catastale. Negli anni 2007-2009 inoltre TARSU e TIA sono state versate separatamente; infine le dichiarazioni di inizio lavori tra i due appartamenti è del 2006, ma quella di fine è del 2010. Avverso detta sentenza il contribuente propone ricorso in Cassazione, ribadendo quanto affermato nei precedenti gradi di giudizio. L'Agenzia delle Entrate non si costituisce.

Agevolazione ICI: non rileva numero unità ma utilizzo ad abitazione principale

La Cassazione con ordinanza n. 9078/2019 accoglie il ricorso perché fondato.

In effetti, come rilavato dal contribuente "in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte, dell'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale, sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il numero delle unità catastali, ma la prova dell'effettiva utilizzazione ad "abitazione principale" dell'immobile complessivamente considerato (Cass. 29 ottobre 2008, n. 25902; 12 febbraio 2010, n. 3393)." Per la Cassazione quindi la CTR ha sbagliato, nel rigettare il ricorso del contribuente, a prendere in considerazione solo il momento della variazione catastale.

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Scarica pdf Cassazione civile ordinanza n. 9078-2019

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