Dietro segnalazione di Confedilizia una circolare del Ministero chiarisce gli obblighi comunicativi a carico anche di chi stipula affitti brevi

di Annamaria Villafrate - Un guazzabuglio di norme che, stando alle segnalazioni di Confedilizia, non fanno che creare confusione sull'obbligo di comunicazione alla Questura delle generalità dei soggetti che, a vario titolo ricevono ospitalità, alloggio o stipulano contratti di locazione di varia durata e natura. Per risolvere questo problema, creatosi all'indomani dell'emanazione del Decreto Sicurezza, il Ministero dell'Interno ha emanato in data 11 marzo 2019 una circolare (sotto allegata) chiarificatrice che, per superare l'impasse interpretativo, invita a predisporre moduli appositi per comunicare le generalità dei soggetti che stipulano affitti brevi e l'applicazione agli stranieri dell'obbligo comunicativo sancito dal Decreto Sicurezza.

Indice:

Affitti brevi: definizione

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Per comprendere che cosa sono gli affitti brevi

occorre fare riferimento alla definizione che è stata data dal legislatore nell'art. 4 del D.L. n. 50/2017, che così dispone: "1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, (ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare)." Intermediari tra i quali meritano di essere menzionati i più conosciuti del web come Airbnb e Booking.

Decreto Sicurezza: obbligo di comunicazione alla Questura

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Degli affitti brevi si è occupato anche il Decreto Sicurezza n. 113/2018. L'art. 19 bis infatti, tramite il rinvio all'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D 18 giugno 1931, n. 773) dispone che l'obbligo da esso sancito di comunicare "alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali" vale anche nei confronti dei locatori o sublocatori che danno il locazione immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.

In sostanza, entro 24 ore dall'arrivo della persona a cui si concede in "affitto breve" un immobile, il locatore ha l'obbligo di comunicarne i dati personali alla Questura, per finalità di pubblica Sicurezza, visto che tra le persone alloggiate potrebbero esserci latitanti o soggetti comunque pericolosi.

Il problema sollevato da Confedilizia

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Ora, proprio in relazione a tale obbligo comunicativo Confedilizia ha fatto presente la questione del conflitto tra le varie norme che prevedono diversi obblighi di comunicazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza per renderli edotti della presenza di soggetti potenzialmente pericolosi. Conflitto che genera problemi applicativi anche a livello sanzionatorio, visto che in caso d'inosservanza sono previste sanzioni di varia natura ed entità. Problema che, stando a Confedilizia, si potrebbe risolvere facendo ricorso al criterio di specialità, che prevede, l'applicazione della fattispecie contenente elementi ulteriori che invece mancano nella norma con cui è in conflitto.

Nel caso di specie, mentre il Decreto Sicurezza si rivolge a chi pratica gli affitti brevi, il TU delle leggi di pubblica Sicurezza fa riferimento agli albergatori e ai titolari di strutture ricettive. Gli affitti brevi quindi risultano "speciali" rispetto alle altre figure, a cui il legislatore vorrebbe equiparali. Dal punto di vista dell'obbligo comunicativo alla Questura però, non assume rilievo il fatto che la persona alloggiata sia cittadino italiano, europeo o straniero.

Testo unico dell'immigrazione e norme per la prevenzione dei reati a confronto

La circolare del Ministero spiega che, fuori dal perimetro delle norme menzionate finora, ci sono anche altre norme da considerare. L'art. 7 del Dlgs n. 286/1998 prevede infatti che: "1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, (…) ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. 2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona é alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione é dovuta."

Obbligo di comunicazione che, per il fatto di riguardare soggetti stranieri, risulta speciale rispetto alla regola prevista dall'art 12 del D.L. n. 59/1978, il quale prevede che: "Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato."

Portata applicativa delle due norme

Chiaramente le due norme hanno una portata applicativa diversa:

  • l'art 7 Dlgs n. 286/1998 trova applicazione quando a dare ospitalità o alloggio a stranieri gratuitamente o con contratti di locazione di durata superiore ai 30 giorni sono soggetti diversi rispetto a qeulli previsti dall'art 109 TUPS "gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini" o nel caso in cui si cedono a stranieri immobili che oltre all'abitazione contemplano locali destinati ad altre attività;
  • l'art 12 D.L. n. 59/1978 invece quando gli immobili o parti di essi vengono ceduti a cittadini italiani o dell'Unione Europea a titolo di proprietà, diritti reali di godimento o locazione di durata superiore a 30 giorni.

Moduli per le segnalazioni alla Questura in caso di affitti brevi

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Dalla dettagliata analisi normativa contenuta nella circolare è emersa la necessità di:

  • adottare un modello apposito per provvedere alla comunicazione alla Questura delle generalità dei soggetti a cui si concede un immobile con la formula dell'"affitto breve";
  • di precisare che in caso di locazione o sublocazione inferiore a 30 giorni concessa a cittadini estranei all'Unione europea, deve applicarsi l'obbligo di comunicazione introdotto dal decreto sicurezza, non quello previsto dal testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), che dal primo viene assorbito.

Leggi anche:


- Affitti brevi: comunicazione obbligatoria alla Questura


- Affitti brevi, dati degli inquilini da comunicare entro 24 ore

Scarica pdf Circolare Ministero Interno 11 marzo 2019

Foto: 123rf.com
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