Il giudicato sulla responsabilità medica per erronea esecuzione dell'intervento non preclude la domanda risarcitoria per lesione del consenso informato

di Annamaria Villafrate - L'ordinanza n. 8756/2019 della Cassazione (sotto allegata) ribadisce il principio secondo cui il consenso informato è un diritto talmente importante e irretrattabile della persona che, deve essere sempre rispettato da parte del sanitario. A escluderlo non rileva che l'intervento chirurgico sia stato eseguito correttamente. In assenza totale d'informazione infatti il paziente subisce comunque una lesione alla dignità che caratterizza i momenti più cruciale di sofferenza fisica e psichica. Ragion per cui il giudicato intervenuto sulla domanda risarcitoria relativa sulla responsabilità medica, non ostacola la proposizione di quella risarcitoria per mancata acquisizione del consenso informato.

La vicenda processuale

La Corte di Appello di Milano pronuncia sentenza sull'appello proposto dalla sig.ra E.S, in contraddittorio con un istituto ospedaliero e relativa compagnia assicurativa, confermando quella di primo grado, che ha dichiarato improcedibile la domanda di responsabilità proposta dalla E.S. Nel corso del precedente giudizio, la E.S aveva dedotto solo la colpa professionale medica. I c.t.u. avevano rilevato "la mancanza di un reale consenso informato rispetto alla complicanza operatoria poi verificatasi", per cui la E.S aveva introdotto, in fase di precisazione delle conclusioni, "l'ulteriore profilo di responsabilità per omessa informazione al paziente".

Il Tribunale aveva respinto la domanda risarcitoria per colpa professionale medica in relazione all'intervento estetico di lifting e, stante la dichiarata tardività della domanda sul mancato consenso informato, "aveva adombrato la fondatezza di detta domanda." Successivamente al passaggio in giudicato della sentenza

, la E.S aveva convenuto in giudizio il medico e la relativa compagnia assicurativa "per sentire accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti in ordine alla mancanza di consenso informato in relazione agli interventi di lifting subiti." La domanda risarcitoria era la conseguenza della mancata acquisizione, da parte del medico, del consenso informato, dopo aver fornito un'informazione sommaria e lacunosa, poiché se fosse stata informata adeguatamente dei rischi dell'intervento, la stessa avrebbe certamente rifiutato di sottoporvisi.

Il Giudice di primo grado, rigettava la domanda, ritenendo che, considerato l'impedimentodelgiudicato, era "preclusa la possibilità di una nuova azione funzionale al risarcimento di altri danni derivati dal medesimo illecito, pur se in relazione a voci nuove e diverse da quelle esposte nel precedente giudizio". La sentenza però veniva impugnata dalla E.S, anche se la Corte d'Appello rigettava l'impugnazione, confermando la pronuncia di primo grado. Ricorre quindi in Cassazione la soccombente, chiedendo di fissarsi la pubblica udienza. Resiste controparte.

Il risarcimento per assenza del consenso informato prescinde dal giudicato sulla colpa medica

Il motivo sollevato dalla ricorrente, su cui la Cassazione è chiamata a pronunciarsi è se, il giudicato intervenuto sulla responsabilità medica è di ostacolo alla pronuncia sulla domanda risarcitoria derivante dalla mancata acquisizione del consenso informato della paziente.

Queste in sostanza le conclusioni degli Ermellini: "Occorre qui ribadire che la correttezza o meno del trattamentonon assume alcun rilievo ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato, in quanto è del tutto indifferente ai fini della configurazione della condotta omissiva dannosa e dell'ingiustizia del fatto, la quale sussiste per la semplice ragione che il paziente, a causa del deficit di informazione non è stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni. Invero, il trattamento, eseguito senza previa prestazione di un valido consenso, avviene in violazione: sia dell'art. 32, 2° co., Cost. (a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge); sia dell'art. 13 Cost. (che garantisce l'inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica); sia dell'art. 33della I. n. 833/1978 (che esclude la possibilità d'accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono í presupposti dello stato di necessità; ex art. 54 cod. pen.)."

Nel caso di specie quindi non opera il giudicato. Il diritto alla salute infatti è diverso da quello all'autodeterminazione. La questione del consenso informato non costituisce un "antecedente logico necessario" rispetto a quella sulla correttezza dell'intervento chirurgico. I fatti costitutivi della domanda risarcitoria per la lesione dei due distinti diritti sono diversi, per cui la "nuova" istanza relativa a uno di essi, non può considerarsi coperta dal giudicato formatosi sull'altra.

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