Per l'Avvocato Generale UE rientra nella nozione di circolazione dei veicoli a fini assicurativi l'incendio del mezzo parcheggiato in un garage privato da oltre 24 ore

di Lucia Izzo - L'incendio spontaneo di un veicolo parcheggiato in un garage privato da oltre 24 ore rientra nella nozione di "circolazione dei veicoli" ai fini assicurativi. Ciò è suffragato dall'interpretazione che deve essere data dell'art. 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.


È quanto si desume dalle conclusioni dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia UE relative alla causa C-100/18 (sotto allegate).

La vicenda

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La rimessione origina da una controversia innanzi alla Corte Suprema spagnola tra due compagnie di assicurazione, in merito alla copertura, da parte dell'assicurazione RC Auto, dei danni causati a una casa unifamiliare dall'incendio di un veicolo parcheggiato nel garage di quest'ultima.


In particolare, si controverte sulla nozione di "circolazione dei veicoli", ex art. 3, primo comma, direttiva 2009/103: ci si chiede se tale nozione possa essere interpretata in modo da ricomprendervi una situazione nella quale un veicolo abbia preso fuoco mentre si trovava parcheggiato da più di 24 ore in un luogo di stazionamento privato e l'incendio abbia trovato la propria origine nei meccanismi necessari per garantire la funzione di trasporto del veicolo in parola.

La circolazione dei veicoli nella giurisprudenza UE

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A seguito di dettagliata analisi della normativa, l'Avvocato Generale conclude ritenendo che la nozione di "circolazione dei veicoli" debba interpretata prendendo in considerazione il coinvolgimento di un veicolo, utilizzato conformemente alla sua funzione di mezzo di trasporto, in un sinistro verificatosi in un luogo di stazionamento a ciò destinato.


L'Avvocato rammenta, in primo luogo, che la nozione di "circolazione dei veicoli" costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione la cui interpretazione non può essere rimessa alla discrezionalità dei singoli Stati membri, e che essa deve essere interpretata alla luce del contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli


In secondo luogo, spiega l'Avvocato, l'interpretazione della nozione in parola si è evoluta in funzione delle diverse situazioni portate all'esame della Corte la quale ha dichiarato che nella "circolazione dei veicoli" rientra qualsiasi uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale di quest'ultimo, ossia alla funzione di mezzo di trasporto.


Tale interpretazione ha permesso di ritenere coperte da assicurazione obbligatoria le situazioni in cui il veicolo si trova fermo e in un parcheggio, non rilevando che il motore fosse o meno acceso nel momento in cui si è verificato il sinistro.


Pertanto, allo stato attuale della giurisprudenza della Corte, non vi è alcun dubbio che tale nozione ricomprende le situazioni in cui i danni siano stati cagionati mentre il veicolo si trovava stazionato in un luogo privato destinato a tal fine.

Mancato uso prolungato del veicolo

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Tanto premesso, appare necessario comprendere se il mancato utilizzo del veicolo in un tempo sufficientemente ravvicinato al sinistro possa costituire una causa di esclusione della tutela riconosciuta dalla normativa dell'Unione in materia di responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli.


Per l'Avvocato Generale a tale questione va data risposta negativa: da un lato, il legislatore dell'Unione non ha previsto limiti temporali al verificarsi del sinistro e, dall'altro lato, alla luce delle peculiari circostanze di fatto caratterizzanti il procedimento principale, è sufficiente considerare il coinvolgimento del mezzo al pari di quanto potrebbe avvenire se lo stesso fosse esploso accidentalmente o se il danno fosse stato causato da un prodotto o da un liquido fuoriuscito da un veicolo.


Poiché questo genere di rischi inerisce alla funzione di trasporto del veicolo, non occorre ricercare una qualche azione o un'origine precisa del danno che sia riferibile a questo o quel meccanismo o elemento del veicolo utile alla sua funzione di mezzo di trasporto.


Alla luce di tali circostanze, l'Avvocato ritiene che l'articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103 possa essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di "circolazione dei veicoli" una situazione nella quale un veicolo, utilizzato conformemente alla sua funzione di mezzo di trasporto, sia coinvolto in un incendio verificatosi in un luogo destinato a parcheggio, non rilevando che lo stesso si sia prodotto in un garage privato individuale o in seguito a una sosta prolungata.


Scarica pdf Conclusioni Avvocato Generale CGUE causa C-100/18

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