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Dlgs 30 aprile 1997, n. 184: chiarimenti in materia di prosecuzione volontaria

prosecuzione volontaria, nei casi di cessazione dal servizio, è ammessa solo qualora l'iscritto non abbia maturato i requisiti contributivi minimi congiuntamente a quelli anagrafici richiesti per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità, e comunque fino al raggiungimento della data prescritta per la liquidazione del trattamento pensionistico”. Con la presente, si chiarisce che la facoltà di proseguire volontariamente il versamento contributivo è ammessa non solo per raggiungere il diritto alla pensione ma anche per incrementarne la misura. Di conseguenza, la prosecuzione volontaria può essere esercitata anche quando l'interessato abbia già maturato sia i requisiti anagrafici che quelli contributivi minimi previsti per l'accesso alla pensione..... LaPrevidenza.it, 16/06/2006 www.laprevidenza.it Inpdap, Circolare 17.5.2006 n° 11


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