Legge delega e testo unificato concordi nel tutelare gli utenti deboli della strada come ciclisti, pedoni anziani e disabili e a inasprire le sanzioni

di Annamaria Villafrate - La riforma del Codice della strada si gioca su due fronti da una parte la delega al Governo e dall'altra il testo unificato della Commissione Trasporti della Camera. Apprezzate le norme che mirano a tutelare gli utenti deboli della strada e a sanzionare condotte pericolose come fumare mentre si sta guidando o usare smartphone, notebook e tablet. Le novità però non sono tutte viste positivamente. Criticata ad esempio la norma che innalza il limite di velocità in autostrada a 150 km orari.

Riforma codice della strada: la delega al Governo

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Varato lo schema di disegno di legge delega al Governo per riformare il Codice della Strada. L'art 1 contiene i criteri e i principi direttivi a cui deve attenersi l'esecutivo per la revisione.

La norma prevede in sostanza due step: il primo consiste nell'adozione di uno o più decreti legislativi da adottare entro 18 mesi dalla data di entrata il vigore della presente legge delega, il secondo invece, come precisato dal comma 6, sancisce l'adozione dei regolamenti attuativi nel termine di un anno da quella di ognuno dei decreti suddetti.

Primo step: i decreti legislativi

I decreti legislativi dell'esecutivo devono attenersi ai seguenti principi:

  • armonizzazione con la normativa interna di settore, con quella europea e con gli accordi di diritto internazionale;
  • modifica della disciplina sanzionatoria da improntare a principi di ragionevolezza, proporzionalità, non discriminazione ed effettività;
  • semplificazione delle procedure di accertamento e applicazione delle sanzioni in relazione agli strumenti che permettono il controllo a distanza e la contestazione posticipata della violazione;
  • inasprimento delle sanzioni per le condotte in grado di ledere l'incolumità e la sicurezza degli utenti deboli;
  • previsione di misure a tutela di ciclisti, disabili e anziani attraverso la predisposizione d' infrastrutture e arredi urbani appositi destinati ai veicoli a due ruote e ai dispositivi per la mobilità personale;
  • regole più semplici per la modificazione costruttiva di mezzi destinati in particolare ai portatori di handicap;
  • adozione di misure che consentano ai disabili, muniti di apposito contrassegno, di accedere effettivamente a zone di sosta pubbliche e di aree pubbliche, anche in concessione.

Secondo step: regolamenti attuativi

Entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo è autorizzato ad adottare i relativi regolamenti di attuazione e nuovi regolamenti nelle materie sottoelencate:

  • definizione delle caratteristiche dei veicoli e dei trasporti eccezionali e introduzione di norme tese a favorire l'accertamento delle infrazioni dei mezzi a pieno carico o che trasportano merci pericolose;
  • nuova segnaletica stradale, in conformità alle norme internazionali;
  • previsione di nuovi criteri, classificazioni, controlli e tutto quanto occorre per rendere i veicoli in circolazione aggiornati dal punto di vista tecnologico e più sicuri, soprattutto in presenza di condizioni atmosferiche particolari;
  • classificazione e utilizzo dei mezzi agricoli in base all'uso a cui sono destinati, nel rispetto della normativa europea di settore;
  • procedure per ammettere, immatricolare e far cessare la circolazione dei veicoli atipici, e d' interesse storico e collezionistico;
  • disciplina tecnica sulla catalogazione, costruzione, tutela delle strade e delle fasce di rispetto, accessi e diramazioni, pubblicità e occupazione delle carreggiate.

Riforma codice della strada: il testo unificato alla Camera

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Approccio decisamente più concreto quello delle proposte di legge riunite dalla Commissione Trasporti.

Le modifiche più rilevanti riguardano i seguenti articoli:

  • art 7 CdS: riserva nei centri abitati spazi delimitati per la fermata e la sosta di "veicoli" condotti da donne in stato di gravidanza e da mamme a papà di bambini di età non superiore ai tre anni, purché muniti di specifico tagliando;
  • all'art 40 CdS: apposizione di una linea di arresto, avanzata rispetto a quella prevista per gli altri veicoli, negli incroci semaforici, per le biciclette;
  • art. 41 CdS: introduzione di segnalazioni acustiche, visive e tattili negli attraversamenti pedonali dotati di semaforo per favorire i portatori di handicap;
  • art 50 CdS: inserimento nella nozione di velocipedi dei mezzi elettrici su due ruote, che raggiungono la velocità massima di 20 chilometri orari e che sono destinati al trasporto di soggetti di età non inferiore a anni 16;
  • art 93 CdS: divieto, per chi ha stabilito in Italia la residenza o il domicilio da più di 60 giorni, di circolare in Italia con un veicolo immatricolato all'estero, salvo eccezioni;
  • art 142 CdS: innalzamento del limite di velocità in autostrada a 150 Km/H in presenza di determinate caratteristiche del manto stradale;
  • art 173 CdS: divieto di utilizzo durante la guida di smartphone, tablet, notebook e pc portatili e simili. Sanzione pecuniaria da 322 a 1294, sospensione della patente da uno a tre mesi e innalzamento dei predetti limiti d'importo e di durata della sospensione in caso di recidiva;
  • art 173 bis CdS: previsione del divieto di fumare mentre si è alla guida.
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Scarica pdf DDl delega riforma Codice della Strada
Scarica pdf Testo unificato riforma Codice della Strada

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