Il condomino obeso ha il diritto di installare a proprie spese l'ascensore senza l'autorizzazione dell'assemblea

di Marina Crisafi - Chi è obeso ha il diritto di installare a proprie l'ascensore in condominio senza autorizzazione dell'assemblea. È quanto afferma il tribunale di Roma nella recente sentenza n. 22022 del 16 novembre 2018 (sotto allegata), accogliendo il ricorso di una coppia nei confronti del condominio.

La vicenda

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I due coniugi, abitanti l'ultimo piano di uno stabile privo di ascensore, chiedevano di realizzare l'impianto nel vano scala comune stanti le non buone condizioni di salute della moglie, affetta da una serie di patologie che le rendevano "oltremodo gravoso l'utilizzo delle scale".

Il condominio si opponeva alla domanda ritenendo che i due non avessero lasciato il tempo per l'esame del progetto di fattibilità e che "in base alla L. 13/89 il condomino, in assenza di un'autorizzazione assembleare, potesse procedere autonomamente ed a proprie spese solo all'installazione di servoscala o altre strutture mobili facilmente amovibili, ma non l'ascensore" posto che gli "attori non sarebbero neppure persone disabili".

Gli attori si rivolgevano dunque al tribunale per chiedere di accertare e dichiarare il loro diritto ad installare a proprie spese l'ascensore nello stabile condominiale, opera diretta al superamento delle barriere architettoniche come da progetto e studio di fattibilità presentato.

L'installazione dell'ascensore in condominio

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Per il tribunale capitolino, la domanda dei coniugi è pienamente fondata. Innanzitutto, rileva il giudice, "l'installazione in un edificio in condominio di un ascensore di cui esso sia sprovvisto - a cura e spese di uno dei condomini - va inquadrata nell'uso della cosa comune ex art. 1102 c.c., e quindi può essere consentita nella misura in cui in proposito, è ormai prevalente nella più recente giurisprudenza (v. Cass. Sez. 2, sent. n. 25872 del 21.12.2010, Cass. sent. n. 24006 del 27.12.2004; Cass. sent. n. 3508 del 10.4.1999; Cass. sent. n. 1781 del 12.2.1993) l'orientamento per cui la norma dell'art. 1120 primo comma c.c. - che richiede determinate maggioranze per l'approvazione di quelle innovazioni che comportano oneri di spesa per tutti i condomini - non può trovare applicazione nella ipotesi in cui l'onere della innovazione sia stato assunto da un solo condomino, o solo da alcuni, per lo specifico ed esclusivo loro interesse alla realizzazione dell'opera".

Nella diversa ipotesi in cui sia un singolo condomino (o un gruppo di essi) a voler realizzare l'innovazione, prosegue il tribunale "non può che trovare applicazione l'art. 1102 c.c., in forza del quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, ed a tal fine - purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne uguale uso secondo il loro diritto - può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa stessa". Per cui, l'applicabilità alla fattispecie concreta della disposizione dell'art. 1102 c.c. "consente di escludere la necessità di una delibera assembleare di autorizzazione, giacché la realizzazione della innovazione costituisce esplicazione di un diritto del singolo condomino, il quale ben può richiedere direttamente al giudice di accertare che l'opera non travalichi i limiti normativi predetti".

Nel caso di specie, il Ctu, pur evidenziando alcune lacune di approfondimento nello studio preliminare del progetto, aveva concluso per la possibilità di installare l'ascensore nel vano scala dell'edificio, posto che l'innovazione proposta avrebbe garantito tranquillamente il godimento delle parti comuni ad ogni singolo condomino.

L'obeso ha diritto all'ascensore

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Infine, con riferimento all'asserzione difensiva del condominio per cui la richiesta di installazione di ascensore verrebbe avanzata da persone che non sono disabili, per il tribunale la stessa è destituita di fondamento.

"Giova premettere che per disabilità - si legge nella sentenza - si intende la presenza di una menomazione fisica o psichica che indica lo svantaggio personale che la persona affetta da tale menomazione vive, non solo nel contesto lavorativo. L'handicap è la conseguenza della disabilità: con il termine handicap si vuole indicare, infatti, lo svantaggio sociale vissuto dalla persona a causa della menomazione di cui è affetta". E dal certificato medico prodotto dalla signora, ultrasessantacinquenne, risulta che la stessa è affetta da obesità con complicanze varie, handicap che si riflette senz'altro nella sfera del movimento.

Per cui, conclude il giudice senza mezzi termini, "non occorre una consulenza medica per comprendere che da una persona in tali condizioni non ci si può aspettare che salga a piedi fino all'ultimo piano dell' edificio senza rischi per la sua salute ed integrità fisica".

Inoltre, il tribunale richiama la giurisprudenza della Cassazione (n. 18334/2012), in materia di "solidarietà condominiale", secondo cui "la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento; al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto, peraltro, di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettivo decoro, degli edifici interessati (Corte cost. sentenza 167 del 1999)".

Nel caso di specie, conclude il giudice, affermando il diritto degli attori a costruire a loro spese l'ascensore, "il fatto che la realizzazione dell'impianto sia indispensabile è fuori discussione, poiché la sua assenza comporta una barriera architettonica che incide in modo così rilevante sulle facoltà di godimento della proprietà degli attori, e prima ancora in una tale limitazione delle loro possibilità di movimento e di vita; da risultare ripugnante all'attuale coscienza sociale".

Scarica pdf sentenza Trib. Roma n. 22022/2018

Foto: 123rf.com
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