Nelle notifiche di atti a persone giuridiche mediante consegna di copia a persona addetta alla sede non è necessario che il ricevente sia espressamente incaricato di ricevere gli atti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (Sentenza n.10134 del 12 luglio 2002) precisando che ai fini della validità della notifica è sufficiente che detta persona si trovi nel luogo in cui avviene la consegna in modo non occasionale ma in forza di un suo rapporto particolare (di lavoro o altro) con il destinatario che faccia ragionevolmente ritenere che l'atto gli sarà consegnato.
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